Nuova rottamazione delle cartelle: perché aderire (e perché no)
- 4 Febbraio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
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Quali sono i benefici tangibili?
La nuova sanatoria permette di corrispondere il solo capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Verranno invece “stralciati” gli interessi, le sanzioni, gli interessi di mora e anche l’aggio. Quest’ultima “aggiunta” costituisce una novità, che mette il contribuente nella condizione di beneficiare di un ulteriore risparmio.
Potranno essere inoltre definiti i carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali). In tal caso, non dovranno essere corrisposte le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli ex art. 27, comma 6, legge n. 689/1981 (c.d. “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Cosa si paga |
Cosa non si paga |
– capitale – spese procedure esecutive – diritti di notifica |
– interessi e sanzioni – interessi di mora – aggio |
Come si aderisce alla rottamazione?
Per beneficiare della rottamazione quater andrà presentata la domanda, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2023.
Il procedimento si compone di tre step.
1) viene presentata la domanda di adesione da parte del contribuente;
2) successivamente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una email di presa in carico della richiesta;
3) in caso di esito positivo, l’Agenzia invierà una e-mail con la ricevuta di adesione (R-DA-2023).
Come fare domanda?
I contribuenti hanno a disposizione due modalità alternative per presentare la domanda:
1) on-line in area riservata;
Si dovrà compilare il form e indicare le cartelle/avvisi che si intendono inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata, mediante le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi. |
2) on-line in area pubblica.
Andrà compilato il form, allegando la documentazione di riconoscimento e indicando l’indirizzo e-mail per consentire all’Agenzia di recapitare la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023). |
Cosa fare dopo aver presentato la domanda?
Se la domanda è stata presentata nell’area riservata si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
Invece, se la domanda è stata presentata in area pubblica:
– 1° e-mail: verrà recapitata la prima e-mail all’indirizzo indicato, contenente un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà completamente annullata;
– 2° e-mail: dopo la convalida della richiesta si riceverà un’altra e-mail di presa in carico, contenente un numero identificativo della pratica ed il riepilogo dei dati inseriti;
– 3° e-mail: se la documentazione allegata è corretta, si riceverà la terza e ultima e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
Quali sono gli step successivi?
Entro il 30 giugno 2023, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una “Comunicazione” di:
a) accoglimento della domanda contenente:
– l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata;
– la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
– i moduli di pagamento precompilati;
– le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio c/c;
b) diniego, con evidenza delle motivazioni per le quali non sia stata accolta la richiesta di definizione agevolata.
Altri vantaggi per i contribuenti
A seguito della presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (cd. debiti definibili) della rottamazione quater, l’Agenzia:
– non avvierà nuove procedure cautelati o esecutive;
– non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
Resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda. |
Allo stesso tempo il contribuente, sempre per i debiti definibili, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-quater e 48-bis del D.P.R. 602/1973 e per il rilascio del DURC.
Saranno inoltre sospesi (limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata):
– i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
– (fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata) gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Come si paga?
Gli importi dovuti potranno essere pagati secondo due modalità:
– in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
– rateizzando il debito in massimo 18 rate (5 anni).
Qualora si scelga di rateizzare il debito, le prime (e uniche) scadenze del 2023 saranno le seguenti:
– 31 luglio 2023 (rata 1);
– 30 novembre 2023 (rata 2).
Successivamente, le restanti 18 rate seguiranno le seguenti scadenze annuali:
– 28 febbraio;
– 31 maggio;
– 31 luglio;
– 30 novembre.
Attenzione Le prime due rate del 2023 sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute, mentre le residue saranno di pari importo. |
Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
L’omesso o insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, comporta l’inefficacia della rottamazione quater e i versamenti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Esclusioni
Non rientrano nella rottamazione quater alcune tipologie di carichi, che sono stati esclusi in ragione della loro natura, ossia:
– recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’UE;
– crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’UE ed all’IVA riscossa all’importazione.
Sovraindebitamento e rottamazione quater
Potranno beneficiare della definizione agevolata anche i carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, instaurati a seguito dell’istanza presentata ai sensi del capo II, Sez. I, legge n. 3/2012 o del titolo IV, capo II, Sez. II e III del D.Lgs. n. 14/2019.
In tal caso la domanda di adesione potrà essere presentata esclusivamente tramite PEC, inviando l’apposito modello DA-LS-2023 alla casella PEC di riferimento, indicata in tale modello.
Attenzione Il modello DA-LS-2023 non andrà utilizzato per l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione che non siano interessati da procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. |
Pro…
La nuova rottamazione offre un’interessante opportunità a quei contribuenti i cui carichi siano stati affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, ossia in un arco temporale compreso in circa 22 anni.
Qui la definizione, oltre ad abbracciare una fascia temporale assai ampia che ricomprende più debiti fiscali, permette di beneficiare di una riduzione assai corposa: saranno dovute esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Mentre saranno abbonate, quindi non dovute, quelle inerenti agli interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
In buona sostanza, per fare pace con il fisco, si potrà beneficiare di un’interessante riduzione dei costi.
… e contro
Ma attenzione al rovescio della medaglia.
Anzitutto, in caso di scelta del pagamento rateale (è anche possibile pagare in un’unica soluzione), il contribuente dovrà pagare le prime due rate in luglio (entro il 31 luglio 2023) e novembre (entro il 30 novembre 2023), corrispondendo il 10% delle somme complessivamente dovute.
Quindi le rate 2023 chiederanno un esborso complessivo del 10% del totale dovuto. Mentre le residue 16 rate residue saranno ripartite nei successivi 4 anni, con pagamento di n. 4 rate per anno (con un tasso di interesse al 2%).
Possiamo quindi osservare che i benefici incontrano però il limite dell’esborso, abbastanza corposo nelle 4 maxi rate annuali, per i 4 anni. Tenendo altresì conto che nel 2023, dovrà essere versato il 10% del dovuto in due rate.
Quindi si dovrà ben ponderare se converrà o meno aderire a tale misura.