La riscossione è stata probabilmente il vero tallone di Achille del sistema tributario degli ultimi decenni: percentuali minime di incassi, tempi lunghissimi e costi di conseguenza elevati. Un magazzino di crediti che supera l’incredibile cifra di mille miliardi, con la necessità di ricorrere a ben quattro edizioni della rottamazione, oltre che allo stralcio dei mini ruoli, al fine di incentivare i contribuenti a pagare, pur rinunciando l’erario a cifre importanti.
In tale contesto, nella delega fiscale appena approvata, il Governo ha previsto una importante riforma del sistema della riscossione. Preso atto che l’attuale disciplina si presenta estremamente farraginosa e inidonea a consentire un efficace svolgimento delle attività di recupero coattivo dei crediti pubblici, l’art. 18 della delega prevede che debba essere incrementata l’efficienza del sistema nazionale della riscossione e che lo stesso debba essere semplificato, orientandone l’attività ai principi di efficacia, economicità e imparzialità e verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo.
I limiti dell’attuale sistema di riscossione
L’attuale scenario – si legge nella relazione di accompagnamento al provvedimento – risulta anacronistico, con l’attività di riscossione nazionale gestita da un ente pubblico economico, strumentale a un ente di diritto pubblico, l’Agenzia delle Entrate, al quale sono state direttamente affidate le relative funzioni.
Il sistema viene definito eccessivamente macchinoso, in quanto impone lo svolgimento di attività di recupero pressoché indistinte per tutti i crediti iscritti a ruolo e, in considerazione dell’elevatissimo numero di partite affidate all’agente della riscossione (non di rado di problematica esigibilità sin dall’origine), risulta, di fatto, impossibile effettuare per tutti i carichi la totalità delle azioni di riscossione coattiva astrattamente ipotizzabili, anche a prescindere dalla prevedibile efficacia di ciascuna di essa.
Questo assetto ha comportato l’esigenza, negli anni, di prorogare ripetutamente i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e ha, altresì, determinato l’accumulo di crediti inesigibili nelle contabilità degli enti creditori.
La riforma della riscossione punto per punto
Il Legislatore ritiene dunque opportuno dare corso a una complessiva riforma del servizio nazionale della riscossione. Viene quindi introdotta la pianificazione annuale, da concordare con il Ministero dell’Economia e delle finanze, delle procedure di recupero da svolgere, “anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi”.
Si prevede il discarico automatico al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento ad Agenzia delle Entrate-Riscossione delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali, ovvero di quelle interessate da dilazioni di pagamento e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili, ovvero di esperibilità di azioni fruttuose.
Si introduce la possibilità per l’ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, qualora emergano nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali.
La legge Delega fissa quindi il principio della salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché di atti interruttivi della prescrizione, il tutto in assoluta conformità alla predetta pianificazione.
Accesso ai piani di rateazione e superamento del ruolo
Per quel che concerne la parte di diretto interesse dei contribuenti, l’art. 18 prevede che il Governo debba rivisitare progressivamente le condizioni di accesso ai piani di rateazione, con l’obiettivo di pervenire a una stabilizzazione a 120 del numero massimo delle rate consentite e a un potenziamento dell’attività di riscossione coattiva dell’agente della riscossione, mediante:
– il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per il recupero coattivo delle entrate affidate all’agente della riscossione, in modo da consentirgli il pronto avvio delle azioni cautelari ed esecutive, sulla base di atti già notificati dagli enti creditori, in fase prodromica all’affidamento, cui attribuire ex lege la valenza di titolo esecutivo decorso inutilmente un lasso temporale predefinito;
– l’estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, così da assicurare maggiore celerità nell’azione di recupero;
Il Governo prende altresì atto che l’attuale dualismo tra Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione non ha ottenuto i risultati auspicati in termini di efficacia dell’azione e si prospetta il passaggio di alcune o più funzioni e attività attualmente svolte da Agenzia Entrate-Riscossione in capo alla stessa Agenzia delle entrate.
Rimborsi ai contribuenti
La norma interviene pure sul lato dei rimborsi ai contribuenti.
Il criterio di delega, in tema di semplificazione e velocizzazione delle procedure relative ai rimborsi, interesserà ad esempio l’IVA rendendo l’ordinamento interno maggiormente aderente ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, secondo la quale il soggetto passivo dell’IVA che si trovi in una posizione creditoria può, in attuazione del principio di neutralità dell’imposta, richiedere il rimborso dell’IVA a credito, senza che le modalità adottate dagli Stati membri rendano difficile ottenere tale rimborso. In base al criterio di delega potranno, pertanto, essere apportate modifiche alla normativa attuale per consentire al contribuente di ottenere agevolmente e in tempi rapidi il rimborso.
Accise e altre imposte indirette
Il comma 3 dell’art. 18 della delega precisa, infine, che per la revisione del sistema della riscossione dell’accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, il legislatore delegato dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale, forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l’attuale sistema di versamento dell’imposta e correlare i versamenti dell’accisa ai quantitativi di energia elettrica e gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento;
b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per la decadenza del diritto al rimborso dell’accisa e la prescrizione del diritto all’imposta.
Una sfida importante
Si tratta, in conclusione, di una sfida importante che tocca il cuore dell’intero sistema di tutela del credito erariale e gli interessi dei contribuenti in generale, chiamati – finita la stagione della pace fiscale – a pianificare con scrupolo il corretto pagamento di imposte e contributi dovuti.
Al legislatore delegato spetterà il compito di declinare al meglio i principi fissati, tenendo altresì presente – soprattutto nel momento in cui sarà perfezionato il superamento dei ruoli e della cartella di pagamento – la necessità dell’effettiva conoscenza degli atti da parte dei destinatari ed una tempestiva risposta ai contribuenti nei casi di azioni esecutive avviate su posizioni ancora da chiarire o di cui si contesta l’esistenza o correttezza del titolo.
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