Chi
Tutti i contribuenti destinatari di un processo verbale di constatazione, di uno “schema di atto” o di un avviso di accertamento o di rettifica ovvero di un atto di recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, in materia di imposte sui redditi, IRAP, IVA, imposte sulle successioni e donazioni, registro, ipotecaria, catastale, emesso a decorrere dal 30 aprile 2024.
Cosa
A tal fine, l’amministrazione finanziaria è tenuta a comunicare al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo “schema di atto” autonomamente impugnabile, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
L’atto (avviso di accertamento, avviso di rettifica, atto di irrogazione delle sanzioni, etc.) non è adottato prima della scadenza di tale termine (se la scadenza è successiva al termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, il termine di decadenza è posticipato al 120° giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio).
L’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere.
L’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate indicato nel verbale e all’organo che lo ha redatto.
In caso di comunicazione dell’adesione al verbale, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale.
In presenza dell’adesione al processo verbale, la misura delle sanzioni applicabili è pari a 1/3 del minimo “ridotta alla metà” (quindi, 1/6 del minimo).
Lo schema di decreto legislativo relativo alle sanzioni tributarie, per le violazioni commesse “a partire dal 30 aprile 2024” (nel testo all’esame delle competenti commissioni parlamentari), prevederà la possibilità di regolarizzare le violazioni anche mediante ricorso al ravvedimento.
Come
Con riferimento ai verbali di constatazione emessi dal 30 aprile 2024, il contribuente può prestare adesione:
a) senza condizioni;
b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti.
L’adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve essere manifestata dal contribuente mediante comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate indicato nel verbale e all’organo che lo ha redatto.
Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo (cioè, non preceduti dallo “schema di atto” previsto dallo Statuto del contribuente), può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, anche in difetto dell’invio dell’invito a comparire (art. 5, comma 2).
Quando
Per i verbali di constatazione, il contribuente può prestare adesione entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di adesione condizionata alla rimozione di errori manifesti, nei 10 giorni successivi alla comunicazione dell’adesione condizionata, l’organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
I termini per l’accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del 30° giorno dalla consegna del verbale di constatazione.
Nel caso di adesione al verbale senza condizioni, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale. Nel caso di adesione condizionata alla rimozione di errori manifesti, il termine di 60 giorni decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate da parte dell’organo che ha redatto il verbale.
Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, non preceduti dallo “schema di atto”, può formulare istanza di accertamento con adesione entro il termine di presentazione del ricorso.
Calcola il risparmio
Mettiamo a raffronto le diverse opzioni previste dalla legge per definire le contestazioni formulate dall’Amministrazione finanziaria mediante adesione (al verbale di constatazione, allo schema di atto, all’avviso di accertamento o rettifica ovvero all’atto di recupero).
Si precisa che in caso di instaurazione del contraddittorio per l’adesione, il contribuente potrebbe ottenere una riduzione del quantum accertato; invece, l’adesione al verbale di constatazione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale, salva la correzione di errori manifesti.
Risparmio %
Caso n. 1
Al termine di un controllo viene redatto un verbale di constatazione con il seguente esito:
– dichiarazione infedele per IVA non detraibile (10 fatture): 12.000 euro
– sanzione minima: 10.800 euro (90%)
Nota bene Lo schema di decreto relativo alla riforma delle sanzioni riduce la sanzione al 70% della maggiore imposta accertata). |
Ipotesi n. 1: definizione del verbale
Il contribuente comunica all’Ufficio che intende prestare adesione al verbale.
Importi dovuti (non si considerano gli interessi):
– IVA: 12.000 euro
– sanzione edittale minima: 10.800 euro
– sanzione ridotta (1/6): 1.800 euro
– totale dovuto: 13.800 euro (12.000 + 1.800)
Ipotesi n. 2: comunicazione dello schema di atto
Il contribuente non presta adesione al verbale e attende la comunicazione dello schema di atto, in quanto ritiene che una parte delle fatture contestate (pari a un’IVA di 4.000 euro) sia relativa a IVA detraibile. Quando riceve la comunicazione dello schema di atto, conforme alle contestazioni emergenti dal verbale, presenta istanza di adesione.
Riduzione del quantum in sede di adesione
Qualora, in sede di adesione, l’Ufficio riduca la pretesa impositiva in accoglimento delle eccezioni di parte, si avrebbe:
– IVA: 8.000 euro
– sanzione edittale minima: 7.200 euro
– sanzione ridotta (1/3): 2.400 euro
– totale dovuto: 10.400 euro (8.000 + 2.400)
Nessuna riduzione del quantum in sede di adesione
Qualora, in sede di adesione, l’Ufficio non riduca la pretesa impositiva, confermando quanto emerge dallo Schema di atto, si avrebbe:
– IVA: 12.000 euro
– sanzione edittale minima: 10.800 euro
– sanzione ridotta (1/3): 3.600 euro
– totale dovuto: 15.600 euro (12.000 + 3.600)
Caso n. 2
Al termine di un controllo viene redatto un verbale di constatazione con il seguente esito:
– dichiarazione infedele IVA. Imposta dovuta: 22.000 euro
– dichiarazione infedele IRES. Imposta dovuta: 24.000 euro
– dichiarazione infedele IRAP. Imposta dovuta: 3.900 euro
Sanzione edittale:
Continuazione (art. 12, commi 2 e 3)
– sanzione più grave: 21.600 euro (24.000 x 90%)
– aumento di 1/5 (art. 12, comma 3): 25.920 euro
– aumento di 1/4 (art. 12, comma 2): 32.400 euro
– sanzione complessiva continuazione: 32.400 euro
Cumulo materiale
Totale sanzione: 44.910 euro (49.900 x 90%)
Calcolo di 1/3 delle violazioni più gravi relative a ciascun tributo
– IVA: 6.600 euro (22.000 x 90%/3)
– IRES: 7.200 euro (24.000 x 90%/3)
– IRAP: 1.170 euro (3.900 x 90%/3)
– totale “minimi”: 14.970 euro
Ipotesi 1: definizione del verbale
Il contribuente comunica all’Ufficio che intende prestare adesione al verbale.
Importi dovuti (non si considerano gli interessi):
– imposte: 49.900 euro (22.000 + 24.000 + 3.900)
– sanzione edittale minima: 44.910 euro
– sanzione ridotta (1/6): 7.485 euro
– totale dovuto: 57.385 euro (49.900 + 7.485)
Ipotesi 2: Comunicazione dello schema di atto
Il contribuente non presta adesione al verbale e attende la comunicazione dello schema di atto, in quanto ritiene che una parte dei rilievi siano infondati. Quando riceve la comunicazione dello schema di atto, conforme alle contestazioni emergenti dal verbale, presenta istanza di adesione.
Riduzione del quantum in sede di adesione
Qualora, in sede di adesione, l’Ufficio riduca la pretesa impositiva del 20% in accoglimento delle eccezioni di parte, si avrebbe:
– IVA dovuta: 17.600 euro
– IRES dovuta: 19.200 euro
– IRAP dovuta: 3.120 euro
Totale imposte: 39.920 euro
– sanzione edittale minima: 35.928 euro
– sanzione ridotta (1/3): 11.976 euro
– totale dovuto: 51.896 euro (39.920+ 11.976)
Nessuna riduzione del quantum in sede di adesione
Qualora, in sede di adesione, l’Ufficio non riduca la pretesa impositiva, confermando quanto emerge dallo schema di atto, si avrebbe:
– IVA dovuta: 22.000 euro
– IRES dovuta: 24.000 euro
– IRAP dovuta: 3.900 euro
Totale imposte: 49.900 euro
– sanzione edittale minima: 44.910 euro
– sanzione ridotta (1/3): 14.970 euro
– totale dovuto: 64.870 euro (49.900 + 14.970)