Nuove spese sanitarie nella precompilata: fissate le modalità tecniche di utilizzo dei dati
- 23 Dicembre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con provvedimento del 23 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche di utilizzo – ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata – dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, da professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché da parte degli esercenti la professione di biologo iscritti all’albo.
Con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria. In attuazione di tali disposizioni l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie messe a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.
Con provvedimento del 23 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall’anno d’imposta 2019, recependo le novità introdotte dal D.M. 22 novembre 2019 del Ministro dell’Economia e delle Finanze e confermando la medesima disciplina già prevista (dal provvedimento del n. 115304 del 6 maggio 2019) con riferimento alle modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, all’opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi dati all’Agenzia delle entrate, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e alla conservazione dei dati per le finalità di controllo.
Tipologie di spesa
a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
d) servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie;
e) farmaci per uso veterinario;
f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1, D.M. 1° settembre 2016;
h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1, D.M. 22 marzo 2019;
i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1, D.M. 22 novembre 2019;
j) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
k) altre spese sanitarie.
A cura della Redazione