Il professionista iscritto nell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’Ordine dei consulenti del lavoro, sprovvisto di partita IVA ma dipendente di una società di servizi può rilasciare il visto di conformità. E’ quanto affermato dal CNDCEC con l’informativa n. 70 dell’19 luglio 2019 in tema di nuovi controlli dell’Agenzia delle entrate sulla regolarità del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni. Nel documento sono analizzati i casi in cui non si considera validamente rilasciato il visto di conformità.
Il CNDCEC ha emanato l’informativa n. 70 del 19 luglio 2019 riguardante i nuovi controlli dell’Agenzia delle entrate sulla regolarità del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni.
L’Agenzia delle entrate ha individuato nuovi controlli sulla regolarità dell’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.
Nello specifico, per precisare i casi in cui quest’ultimo deve intendersi validamente rilasciato dai professionisti abilitati, sono state implementate le istruzioni relative alla compilazione della sezione “VISTO DI CONFORMITÀ” del frontespizio dei modelli di dichiarazione da presentarsi nel 2019.
Nelle istruzioni viene ricordato che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato, tra gli altri, nei seguenti casi:
-il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
-il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);
-il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che il professionista in possesso della partita IVA socio di una società di servizi contabili, può rilasciare il visto di conformità a condizione che il requisito del possesso dell’autorizzazione alla trasmissione telematica – Entratel – sussista in capo alla società di servizi posseduta.
Per l’attività di assistenza fiscale sulle dichiarazioni 730 il professionista con partita IVA non può avvalersi invece di una società di servizi.
È stato altresì chiarito che il professionista iscritto nell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’Ordine dei consulenti del lavoro, sprovvisto di partita IVA ma dipendente di una società di servizi può rilasciare il visto di conformità.
Nessuna verifica è stata prevista in fase di ricezione delle dichiarazioni, per cui il controllo sulla regolarità del rilascio del visto di conformità è demandato, come in precedenza, alla Direzione regionale competente per territorio.
In merito alle casistiche in cui deve ritenersi sussistente il “collegamento” tra professionista che appone il visto di conformità e associazione professionale, società di servizi o società tra professionisti che trasmette la dichiarazione, il Consiglio nazionale, nell’ambito del Tavolo tecnico con l’Agenzia delle entrate, sta esaminando le eventuali ulteriori casistiche in cui il visto di conformità dovrebbe considerarsi rilasciato regolarmente.
A cura della Redazione
Copyright © – Riproduzione riservata
QUESTO ARTICOLO E’ STATO UTILE MA NON SEI ANCORA ABBONATO A IPSOA QUOTIDIANO?
Abbonati subito con l’offerta New Entry e accedi a tutti i contenuti e servizi PREMIUM senza limiti a soli 12,90 al mese!