Nuovo contraddittorio endoprocedimentale: principali criticità e obbligo di motivazione rafforzata

Tra le modifiche apportate allo Statuto dei diritti del contribuente dal D.Lgs. n. 219/2023, così come commentate da Assonime nella circolare n. 18 del 2024, spicca l’introduzione del nuovo art. 6-bis, che costituisce un importante punto di approdo nell’evoluzione dei rapporti fisco-contribuente, codificando il diritto generalizzato al contraddittorio endoprocedimentale e il diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, in attuazione dei criteri direttivi recati dalla legge delega per la riforma fiscale. Permangono tuttavia delle criticità, con precipuo riferimento all’effettivo ambito di operatività dell’istituto. L’atto adottato all’esito del contraddittorio deve inoltre tener conto delle osservazioni rese dal contribuente e deve essere motivato con specifico riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere. Ad avviso di Assonime, la carenza di tale motivazione è tale da determinare un vizio di annullabilità dell’atto, da dedurre a pena di decadenza in sede di ricorso introduttivo e non rilevabile d’ufficio; invero, qualora non si ritenesse applicabile il comma 1 dell’art. 6-bis, la configurabilità di tale vizio dovrebbe in ogni caso riconoscersi sulla base alle previsioni di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dello Statuto, così come riformati.Fonte