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Nuovo Patent Box: la Penalty Protection alla prova della marca temporale

Nuovo Patent Box: La Penalty Protection Alla Prova Della Marca Temporale
Scaduti i termini a disposizione dei contribuenti per esercitare l’opzione di accesso al nuovo regime agevolativo Patent Box di cui all’art. 6, D.L. n. 146/2021, è tempo di effettuare i dovuti adempimenti che permettano di beneficiare dell’esimente sanzionatoria (Penalty Protection) laddove sia stata predisposta l’apposita “Documentazione Idonea” con l’indicazione delle informazioni necessarie a supporto della determinazione del beneficio fiscale.
In via del tutto preliminare, mette conto ricordare che l’Agenzia delle Entrate – con circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023 e provvedimento direttoriale n. 48243 del 15 febbraio 2022, come da ultimo modificato con provvedimento direttoriale n. 52642 del 24 febbraio 2023 – ha fornito i primi chiarimenti e declinato le regole operative della disciplina de qua, tra le quali quelle relative alle formalità necessarie che la Documentazione Idonea deve rispettare ai fini della fruizione dell’esimente sanzionatoria (cfr. punti da 7 a 11 del provvedimento; § 6 e 7 della circolare).

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Cos’è la Penalty Protection?

Il nuovo regime Patent Box prevede un’esimente sanzionatoria per i contribuenti che forniscono – mediante idonea documentazione – le informazioni necessarie alla determinazione del beneficio agevolativo e che ne danno comunicazione con apposita opzione all’interno della dichiarazione dei redditi cui il beneficio si riferisce.

Più in particolare, in caso di rettifica della maggiorazione dalla quale derivi una maggiore imposta o un minor credito, la sanzione di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 (dal 90 al 180%), non si applica qualora nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni il set documentale a supporto della giusta determinazione del beneficio predisposto in linea con le linee guida fornite dal provvedimento direttoriale.

Comunicazione del possesso della documentazione per fruire dell’esimente sanzionatoria

Il possesso della Documentazione Idonea deve essere comunicato, con apposita opzione, all’interno della dichiarazione dei redditi – alternativamente entro

(i) i termini “ordinari” previsti per la sua presentazione;

(ii) “tardivamente” entro i successivi 90 giorni con dichiarazione integrativa/sostitutiva; ovvero

(iii) avvalendosi dell’istituto della cd. “remissione in bonis” –

relativa al periodo di imposta per il quale il contribuente intende beneficiare dell’agevolazione, in assenza della quale la Penalty Protection non può trovare applicazione, a condizione che il contribuente – quale comportamento coerente con il regime opzionale prescelto – abbia predisposto la documentazione idonea, apponendo sulla stessa la firma elettronica con marca temporale, al più tardi entro il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale. Eccezionalmente per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime Patent Box, la firma elettronica con marca temporale può essere apposta entro 6 mesi dalla data di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi, per tale intendendosi anche la data di avvenuta presentazione della dichiarazione tardiva o integrativa/sostitutiva entro i 90 giorni.

Più in particolare, l’esimente che mette al riparo i contribuenti dall’applicazione delle sanzioni in caso di rettifiche al beneficio “autoliquidato” produrrà tutti i suoi effetti nel rispetto delle seguenti condizioni:

possesso della Documentazione Idonea con indicazione di tutte le informazioni, attività e spese rilevanti sostenute, predisposta per ciascun periodo di imposta cui il beneficio riferisce;

comunicazione di possesso del set documentale all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si beneficia dell’agevolazione;

– apposizione della firma elettronica con marca temporale da parte del legale rappresentante dell’impresa o di un suo delegato, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi;

consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria entro 20 giorni dalla richiesta, nonché di informazioni supplementari o integrative entro 7 giorni dalla richiesta.

Va detto che, nonostante la predisposizione della Documentazione Idonea si configuri come una mera “facoltà” del contribuente per avvalersi o meno della Penalty Protection, il rispetto delle succitate formalità produce effetti diretti sull’agevolazione.

Difatti, a seguito della comunicazione del possesso della documentazione idonea, è previsto (cfr. punto 11.4 del provvedimento) il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione di interessi e irrogazione delle sanzioni, qualora sia verificata la totale assenza della documentazione, ovvero sia accertata la non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita; mentre la mancata apposizione della firma elettronica con marca temporale sulla documentazione debitamente predisposta non comporterà il recupero integrale del beneficio bensì la non applicazione della Penalty protection.

L’apposizione della marca temporale sulla Documentazione Idonea

La ratio sottesa alla tempestiva apposizione della firma elettronica con marca temporale sulla documentazione risponde all’esigenza di conferire data certa ai documenti posti alla base del calcolo dell’agevolazione e, pertanto, deve essere apposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, per effetto delle modifiche apportate al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha concesso ai contribuenti la possibilità – esclusivamente per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime Patent Box (2021) – di apporre detta firma entro 6 mesi dalla data di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi, sia essa nei termini “ordinari”, ovvero nei casi di presentazione “tardiva” o integrativa/sostitutiva (entro i 90 giorni dal termine ordinario).

Ebbene, dato questo quadro, e con specifico riferimento alle opzioni effettuate all’interno del modello Redditi 2022 (periodo d’imposta 2021), l’apposizione della firma elettronica con marca temporale dovrà essere effettuata:

– al più tardi entro la fine di maggio 2023, nei casi di opzione esercitata all’interno della dichiarazione dei redditi presentata nei termini ordinari il 30 novembre 2022; ovvero

entro la fine di agosto 2023, qualora il contribuente abbia effettuato l’opzione in via “tardiva”, ovvero avvalendosi di una dichiarazione integrativa/sostitutiva (alla data del 28 febbraio 2023).

Va detto che i termini sopra citati rappresentano le casistiche che possono verificarsi nella gestione delle opzioni effettuate dai contribuenti cd. solari, ovverosia da quei soggetti per i quali il periodo d’imposta fiscale corrisponde all’arco temporale ricompreso dal 1° gennaio-31 dicembre di ogni anno.

Tuttavia, anche i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (chiusura dell’esercizio cd. “a cavallo d’anno”) devono fare riferimento ai termini e alle condizioni previste dalla disciplina agevolativa in parola.

Ad esempio

Si pensi a un contribuente con periodo d’imposta che termina alla data del 31 ottobre 2021 che abbia optato per il nuovo regime Patent Box per il 2021 all’interno della dichiarazione relativa al periodo di imposta 1° novembre 2020 – 31 ottobre 2021: in tal caso, l’adempimento della marcatura temporale per fruire dell’esimente sanzionatoria avrebbe dovuto essere effettuato entro la data del 31 marzo 2023 (qualora la dichiarazione sia stata presentata nei termini “ordinari” del 30 settembre 2022), ovvero andrà apposta entro il 28 giugno 2023 (in caso di dichiarazione tardiva/integrativa, entro la data del 29 dicembre 2022).

Dato quanto sopra, non può che essere salutata con favore l’apertura concessa dall’Amministrazione finanziaria di estendere – per il primo periodo di applicazione del regime – i termini per rispettare le formalità di accesso all’esimente sanzionatoria, tenuto pure conto delle numerose questioni interpretative poste dai contribuenti, alle quali si è data una prima risposta solo con i citati documenti di prassi di recentissima pubblicazione.

Resta ferma, in ogni caso e per tutti gli anni successivi al primo periodo di applicazione della disciplina, l’effettuazione di detto adempimento entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale la stessa si riferisce.

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