Nuovo Patent Box: per l’accesso all’opzione 2022 c’è tempo fino al 28 febbraio

C’è tempo fino al 28 febbraio 2024 per accedere al Nuovo Patent Box: infatti, i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che, per l’anno 2022, vogliono accedere al regime agevolativo possono ancora esercitare la relativa opzione all’interno del modello Redditi 2023 entro e non oltre la data del 28 febbraio 2024.

Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria (circolare n. 5/E del 24 febbraio 2023, § 3.3) l’opzione può essere esercitata anche “tardivamente” all’interno della dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario – sia essa configurabile quale “dichiarazione tardiva”, ovvero “dichiarazione integrativa/sostitutiva” – di quella già trasmessa nei termini ordinari (scaduti alla data del 30 novembre 2023, per i soggetti “solari”).

Tale previsione viene estesa pure in relazione all’opzione per la comunicazione del possesso della c.d. “Documentazione Idonea” – utile ai fini della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione in caso di contestazioni dalle quali emergano una maggiore imposta o un minor credito – la quale produrrà i suoi effetti a condizione che entro la stessa data del 28 febbraio venga apposta marca temporale con firma digitale da parte del legale rappresentante dell’impresa o suo delegato.

Va detto che la possibilità di poter fruire di un “termine lungo” non può che essere salutata con favore dai contribuenti, ai quali – a “sistema” – è garantito non solo di godere di un maggior termine per effettuare una scelta di convenienza di accesso al beneficio ma pure – con esclusivo riferimento ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione nei termini ordinari – di rettificare/integrare (in aumento o in diminuzione) la variazione in diminuzione dichiarata ai fini agevolativi.

L’opzione per il regime Nuovo Patent Box

Come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022 (§ 12.1), attuativo del regime in parola, l’opzione di accesso al regime del Nuovo Patent Box deve essere esercitata all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, ha durata quinquennale (per le opzioni relative al periodo d’imposta 2022, il periodo di vigenza dell’agevolazione risulta essere, dunque, 2022-2026) ed è irrevocabile e rinnovabile.

L’opzione è esercitata compilando il rigo OP21 del modello Redditi 2023 barrando la casella “1” (Opzione) e, al contempo, laddove il contribuente sia in possesso della Documentazione Idonea e voglia avvalersi della c.d. “Penalty Protection”, la casella “2” (Possesso Documentazione).

L’opzione per la Penalty Protection

Per il tramite della presentazione di una dichiarazione tardiva, può essere esercitata l’opzione pure per avvalersi dell’esimente sanzionatoria che mette al riparo il contribuente dall’applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione nel caso di contestazioni elevate sull’agevolazione.

L’efficacia della Penalty Protection, tuttavia, è subordinata al possesso della Documentazione Idonea, la quale deve essere predisposta secondo i dettami forniti dal provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate n. 48243/2022 e ss.mm.ii. e comunicata annualmente all’interno di ciascun Modello Redditi di vigenza dell’opzione da parte del contribuente.

In altri termini, la Documentazione esplica la sua efficacia esclusivamente per il periodo d’imposta a cui si riferisce (punto 11.3, provvedimento n. 48243/2022; § 7, circolare n. 5/E/2023) e deve essere comunicataanno per anno” a partire dal primo periodo d’imposta di accesso al beneficio e per i quattro successivi a quello di esercizio dell’opzione (Agenzia delle Entrate, FAQ del 24 novembre 2023). Tuttavia, si ritiene che laddove un contribuente – per uno o più anni successivi a quello di primo esercizio dell’opzione – non abbia sostenuto costi eleggibili al beneficio che, di fatto, non generano alcuna deduzione ai fini Nuovo Patent Box, tale adempimento non debba trovare applicazione data l’ininfluenza delle informazioni da indicare all’interno della Documentazione di supporto.

In ogni caso, l’assenza della firma digitale con marca temporale sulla Documentazione – entro la data del 28 febbraio – comporta l’inefficacia dell’esimente sanzionatoria, pur non determinando di per sé il recupero integrale dell’agevolazione (punto 11.4 del provvedimento n. 48243/2022).

Remissione in bonis

I contribuenti che vogliono accedere al regime del Nuovo Patent Box possono esercitare le dovute opzioni entro e non oltre la data del 28 febbraio. Tuttavia, viene fatta salva la possibilità di accedere al beneficio in parole pure oltre detto termine per il tramite dell’istituto della remissione in bonis (nel rispetto delle previsioni dell’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012). L’accesso a tale istituto è, tuttavia, subordinato alla circostanza che un contribuente versi in una condizione di “buona fede”, riconducibile al fatto che pur non avendo esercitato l’opzione, sia stata indicata all’interno della dichiarazione dei Redditi di riferimento la relativa variazione in diminuzione quantificata ai fini dell’agevolazione, sempre che non siano state constatate violazioni, ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, dunque, la previsione di un maggior termine per l’accesso al regime agevolativo del Nuovo Patent Box non può che essere salutato con favore da parte di tutte quelle imprese che sostengono costi per attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione su beni immateriali utilizzati – direttamente o indirettamente – per la propria attività di impresa. Difatti, si ritiene che l’Agenzia delle Entrate abbia voluto ampliare la platea di soggetti beneficiari premiando effettivamente chi conduce attività di ricerca e sviluppo normativamente rilevanti, eliminando possibili condizioni di incertezza.

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