C’è tempo fino al 28 febbraio 2024 per accedere al Nuovo Patent Box: infatti, i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che, per l’anno 2022, vogliono accedere al regime agevolativo possono ancora esercitare la relativa opzione all’interno del modello Redditi 2023 entro e non oltre la data del 28 febbraio 2024.
Tale previsione viene estesa pure in relazione all’opzione per la comunicazione del possesso della c.d. “Documentazione Idonea” – utile ai fini della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione in caso di contestazioni dalle quali emergano una maggiore imposta o un minor credito – la quale produrrà i suoi effetti a condizione che entro la stessa data del 28 febbraio venga apposta marca temporale con firma digitale da parte del legale rappresentante dell’impresa o suo delegato.
Va detto che la possibilità di poter fruire di un “termine lungo” non può che essere salutata con favore dai contribuenti, ai quali – a “sistema” – è garantito non solo di godere di un maggior termine per effettuare una scelta di convenienza di accesso al beneficio ma pure – con esclusivo riferimento ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione nei termini ordinari – di rettificare/integrare (in aumento o in diminuzione) la variazione in diminuzione dichiarata ai fini agevolativi.
L’opzione per il regime Nuovo Patent Box
L’opzione è esercitata compilando il rigo OP21 del modello Redditi 2023 barrando la casella “1” (Opzione) e, al contempo, laddove il contribuente sia in possesso della Documentazione Idonea e voglia avvalersi della c.d. “Penalty Protection”, la casella “2” (Possesso Documentazione).
L’opzione per la Penalty Protection
Per il tramite della presentazione di una dichiarazione tardiva, può essere esercitata l’opzione pure per avvalersi dell’esimente sanzionatoria che mette al riparo il contribuente dall’applicazione di sanzioni per infedele dichiarazione nel caso di contestazioni elevate sull’agevolazione.
L’efficacia della Penalty Protection, tuttavia, è subordinata al possesso della Documentazione Idonea, la quale deve essere predisposta secondo i dettami forniti dal provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate n. 48243/2022 e ss.mm.ii. e comunicata annualmente all’interno di ciascun Modello Redditi di vigenza dell’opzione da parte del contribuente.
In ogni caso, l’assenza della firma digitale con marca temporale sulla Documentazione – entro la data del 28 febbraio – comporta l’inefficacia dell’esimente sanzionatoria, pur non determinando di per sé il recupero integrale dell’agevolazione (punto 11.4 del provvedimento n. 48243/2022).
Remissione in bonis
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, dunque, la previsione di un maggior termine per l’accesso al regime agevolativo del Nuovo Patent Box non può che essere salutato con favore da parte di tutte quelle imprese che sostengono costi per attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione su beni immateriali utilizzati – direttamente o indirettamente – per la propria attività di impresa. Difatti, si ritiene che l’Agenzia delle Entrate abbia voluto ampliare la platea di soggetti beneficiari premiando effettivamente chi conduce attività di ricerca e sviluppo normativamente rilevanti, eliminando possibili condizioni di incertezza.