Nuovo Patent box: quali momenti rilevano per il calcolo e la fruizione del beneficio?
- 29 Marzo 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Il periodo d’imposta a partire dal quale è possibile calcolare il beneficio derivante dall’accesso al regime del nuovo Patent box è individuabile rispetto a due distinti e separati momenti:
– quello in cui un determinato bene immateriale agevolabile possa considerarsi “esistente e certo”, ovvero
– quello di ottenimento di una “privativa industriale”.
La giusta rilevazione di tali circostanze rappresenta un vero e proprio spartiacque ai fini della quantificazione dell’agevolazione; difatti, mentre la sola dimostrazione dell’esistenza di un bene immateriale permetterà di agevolare esclusivamente i costi sostenuti in attività rilevanti di competenza dell’esercizio (“beneficio ordinario”), l’ottenimento di una privativa industriale consentirà di dedurre, oltre ai costi di competenza dell’esercizio, anche le spese sostenute negli otto periodi di imposta precedenti a quello di ottenimento di detta privativa (“beneficio premiale”).
In altri termini, dalla dimostrazione dell’esistenza, ovvero dall’ottenimento di una privativa industriale su un bene immateriale oggetto di agevolazione, consegue la possibilità di fruire del beneficio in via ordinaria, ovvero premiale.
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Sul punto, con riferimento ai singoli beni immateriali agevolabili, valga quanto segue.
Software coperto da copyright: esistenza e privativa Industriale
Per “software protetti da copyright” si intendono i programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi, purché originali e quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. La prova della sua esistenza può risultare (Cfr. Circolare n. 5/E, § 4.1.1) da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, all’interno della quale deve essere indicata:
– la titolarità dei diritti esclusivi sul software in capo al soggetto richiedente, siano essi acquisiti a titolo originario, ovvero derivativo;
– la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività tali da poter identificare il software quale opera dell’ingegno;
– la descrizione del programma per elaboratore, con allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile.
Se la dimostrazione dell’esistenza di un software – sulla base delle summenzionate condizioni – permette di quantificare il beneficio rispetto ai soli costi di “competenza” sostenuti in attività rilevanti (pur a partire dal periodo d’imposta 2021), l’ottenimento di una privativa industriale consente di recuperare tutti i costi sostenuti per la “creazione” del software fino agli otto anni precedenti rispetto a quello di detto ottenimento. La privativa potrà essere riconosciuta non solo per il tramite della registrazione del software presso l’apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE ma pure presso qualsiasi altro ente o organismo pubblico, a condizione che venga rilasciato un apposito certificato che attesti, in ogni caso, la sussistenza dei requisiti oggettivi di tutela che consentano di qualificare il bene come opera dell’ingegno (cfr. § 4.3).
Brevetti
A differenza di quanto previsto dal precedente regime, il nuovo Patent box esclude dal perimetro oggettivo di agevolazione i brevetti “in corso di concessione”, ovverosia quelli per i quali sia stata depositata presso i competenti Uffici la domanda di rilascio, per la quale non sia stato ancora emesso il relativo titolo di brevetto.
Per converso, per i brevetti concessi a far data dal periodo d’imposta 2021 è possibile quantificare il beneficio – oltre che in via ordinaria – anche in “recapture”, ovverosia recuperando tutte quelle spese sostenute in attività rilevanti riferibili al brevetto oggetto di agevolazione, fino agli otto anni precedenti a quello di ottenimento della privativa.
Disegni e modelli “non registrati”
Con riferimento ai disegni e modelli che qui ci occupano, ai fini della quantificazione del beneficio in via ordinaria, la prova dell’esistenza del bene può risultare – anche in questo caso – da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, all’interno della quale venga indicata:
– la titolarità dei diritti esclusivi sul bene in capo al richiedente;
– la sussistenza dei requisiti di tutela di novità ed individualità del disegno e modello che si intende agevolare,
– il nome dell’autore, la data e l’evento in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico e, dunque, reso noto per la prima volta nella comunità.
Nota bene Il requisito della “notorietà” si considera soddisfatto nei casi in cui un disegno o modello sia stato pubblicato per la prima volta su un sito internet, una brochure, un campionario, ovvero sia stato in qualunque modo “esposto” per il suo uso in commercio, come pure reso noto negli ambienti specializzati (cfr. regolamento CE n. 6/2002). |
Quanto alla possibilità di accesso al meccanismo premiale, la prerogativa di registrazione del bene prevista dalla norma non permetterebbe di agevolare le spese sostenute in attività rilevanti per i periodi d’imposta precedenti a quella in cui è avvenuta la prima divulgazione al pubblico. Pertanto, un disegno e modello – per definizione – non registrato potrà accedere al beneficio solo in via ordinaria, con il naturale portato che costituiranno oggetto di agevolazione esclusivamente i costi di competenza sostenuti per la creazione dei beni immateriali divulgati a partire dal periodo d’imposta 2021.
Dalla quantificazione alla fruizione
Detto dei momenti rilevanti rispetto ai quali è possibile quantificare l’ammontare del beneficio spettante in relazione ai costi sostenuti per specifiche attività su beni immateriali agevolabili, per quanto attiene al momento di fruizione occorre evidenziare che il primo periodo d’imposta nel quale è riconosciuta la possibilità di usufruire dell’agevolazione si rinviene con riferimento al primo periodo d’imposta in cui avviene l’effettivo utilizzo (diretto o indiretto) del bene immateriale all’interno dei processi aziendali della società. Sul punto:
– qualora il primo periodo di utilizzo coincida con il periodo d’imposta di ottenimento della privativa (o della dimostrazione dell’esistenza del bene per il tramite della sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) il beneficio potrà essere fruito con riferimento allo stesso periodo d’imposta;
– diversamente qualora il primo utilizzo del bene agevolato avvenga in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello in cui è stato ottenuto un titolo di privativa industriale vi sarà un disallineamento tra i periodi di imposta di quantificazione dei costi rispetto a quello in cui il beneficio esplicherà i suoi effetti.
Ad esempio Per semplicità, si pensi a un’azienda che abbia ottenuto un titolo di privativa industriale nel dicembre 2022, su un bene immateriale immesso all’interno dei propri processi produttivi a partire dal febbraio 2023, per il quale sono stati sostenuti costi in attività rilevanti a partire dal 2018: la società potrà beneficiare del nuovo Patent box in via premiale calcolando la maggiorazione sui costi rilevanti di competenza 2022-2018 ma potrà usufruire dell’agevolazione così calcolata solo per il periodo d’imposta 2023 per il tramite della sua rappresentazione all’interno della propria dichiarazione modello Redditi 2024. |
Conclusioni
Il momento a partire dal quale un bene immateriale può trovare accesso al regime agevolativo di cui al nuovo Patent box va riconosciuto sulla base della dimostrazione della sua esistenza, ovvero dell’ottenimento della relativa privativa industriale.
La principale differenza tra i due momenti rilevanti risiede nella quantificazione dei costi che possono essere computati all’interno del perimetro agevolativo:
– nel primo caso, concorreranno al beneficio esclusivamente i costi per attività rilevanti di competenza dell’esercizio,
– nell’altro si attiverà il meccanismo premiale di recupero delle spese fino agli otto anni precedenti rispetto a quelli di ottenimento della privativa.
Resta fermo che la fruizione del beneficio agevolativo potrà avvenire solo a partire dal periodo d’imposta in cui il bene oggetto di agevolazione sarà effettivamente utilizzato – direttamente ovvero indirettamente – all’interno dei processi aziendali della società beneficiaria.
Tuttavia, maggiori criticità si riscontrano nel trattamento di quei benefici già “liquidati” nelle more dell’entrata in vigore della norma e della pubblicazione delle istruzioni ufficiali necessarie al corretto trattamento del regime in parola.
Tra queste, si pensi, ad esempio, a quei contribuenti che – nei periodi di imposta 2021 e 2022 – hanno condotto e concluso attività finalizzate alla creazione di un software ma non hanno proceduto alla registrazione degli stessi, non trattandosi di un adempimento previsto né dalla normativa primaria né da qualsiasi altro documento di prassi fino a quel momento reso noto: questi ultimi potrebbero ritrovarsi esclusi dal beneficio premiale in difetto di una apposita registrazione, ovvero dovrebbero procedere ex post alla stessa pur avendo – di fatto – già utilizzato il bene all’interno dei propri processi aziendali.
A questo riguardo, non può che auspicarsi un ulteriore chiarimento con il quale l’Amministrazione finanziaria possa confermare la bontà delle condotte di quei contribuenti che, per il tramite della redazione di un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, abbiano provveduto, in via del tutto equivalente alla registrazione, a certificare l’esistenza di tutti i requisiti di tutela – oltre che la data certa di pubblicazione – che rendano “certo” e “riscontrabile” uno specifico bene immateriale agevolabile.
Solo in questo caso si potrà garantire un’uniformità delle modalità di fruizione del beneficio per quei beni immateriali già agevolati che – in difetto di un mero adempimento di registrazione – si troverebbero ad avere un trattamento discriminatorio rispetto alla possibilità di accesso al beneficio premiale.