Nuovo regime di affrancamento degli utili black e normativa CFC: lettura combinata non agevole
- 15 Marzo 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Attraverso l’esercizio dell’opzione si ottiene l’effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto fiscalmente residente in Italia, tali utili affrancati provenienti dalle partecipate estere. Come indicato al comma 91, l’opzione è di tipo cherry-picking, nel senso che può essere esercitata in relazione a tutte o soltanto ad alcune (o una sola) delle partecipate estere.
È pertanto possibile effettuare l’opzione con modalità differenti. In particolare, la norma contempla:
– un affrancamento integrale o parziale, assoggettando a imposta sostitutiva l’intero ammontare o una quota degli utili e delle riserve di utile;
– un affrancamento specifico e più vantaggioso per l’ammontare degli utili che saranno rimpatriati entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2024 per i soggetti solari).
Il comma 91 stabilisce, inoltre, che, in caso di distribuzione, i dividendi si considerano prioritariamente formati da utili o riserve oggetto di affrancamento che, dunque, non dovranno scontare ulteriori imposte in capo al soggetto residente in Italia. Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione e di limitare l’impatto di eventuali cessioni di partecipazioni, il comma 93 prevede l’incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nelle entità estere interessate dall’imposta sostitutiva pari all’ammontare degli utili affrancati e il suo decremento in caso di loro distribuzione.
Regime di integrale imponibilità dei dividendi provenienti da società residenti in Paesi black
In particolare, l’art. 47-bis prevede che il soggetto residente sia tenuto ad operare due distinti test, a seconda che la partecipazione nel soggetto non residente sia o meno di controllo:
– per le partecipazioni di controllo, la definizione dei regimi “black” avviene sulla base del criterio del confronto dei livelli effettivi di imposizione estera e italiana. Più nello specifico, per le partecipazioni di controllo sono considerate regimi “black” quelli che dal confronto del livello effettivo di imposizione estera con il livello di tassazione italiano subiscono una tassazione inferiore al 50% di quella applicabile in Italia (c.d. effective tax rate test);
– per le partecipazioni non di controllo, l’individuazione dei regimi “black” è rimasta ancorata al previgente criterio del confronto dei livelli nominali di imposizione estera ed italiana (c.d. nominal tax rate test).
Rapporto tra i dividendi provenienti da società residenti in Paesi black e la disciplina CFC
Si assuma, a questo punto, che una società residente controlli a cascata due CFC e che la seconda CFC sia residente in un Paese a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bisTUIR.
Stando a quanto indicato dalle Entrate nella circolare sopra citata, se gli utili della CFC black sono già tassati per trasparenza in capo al controllante fiscalmente residente in Italia, allora i dividendi distribuiti dalla CFC black alla CFC non black devono considerarsi non imponibili fino a concorrenza degli utili tassati per trasparenza (in capo al soggetto controllante residente) nell’ambito della determinazione dell’imponibile della CFC non black da tassare a sua volta per trasparenza in capo al soggetto controllante fiscalmente residente in Italia. In tale caso viene quindi disapplicata la disciplina di “piena rilevanza” dei dividendi black exart. 89TUIR. L’eventuale eccedenza tra il dividendo distribuito alla CFC non black dalla CFC black e l’utile della CFC black tassato per trasparenza in capo al soggetto fiscalmente residente in Italia, concorre a formare il reddito della CFC non “black” nella misura del 5% (alla stregua di un dividendo pagato da un soggetto fiscalmente residente in un Paese white list)
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