– dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2026 la decorrenza dell’efficacia relativa alla disciplina dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), ossia la c.d. plastic tax, e
– dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 la decorrenza dell’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate, c.d. sugar tax.
Come già rilevato nei precedenti interventi sul tema, ad avviso dell’Associazione tali forme di prelievo andrebbero radicalmente riconsiderate, alla luce degli importanti profili di criticità che esse presentano tanto a livello operativo quanto a livello sistematico.
L’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego
Ad avviso dell’Associazione, l’ampiezza del differimento in commento (di due anni, a differenza delle precedenti proroghe) sarebbe sintomatica dell’intenzione di una più radicale revisione del tributo, che presenta profili di eccessiva criticità, difficilmente superabili sia per i contribuenti sia per l’Amministrazione finanziaria.
Assonime sottolinea inoltre come la proroga fosse particolarmente attesa dalle imprese. Invero, la necessità di implementare sistemi contabili per la corretta applicazione del tributo, in prossimità della data di decorrenza e senza l’emanazione di alcun provvedimento attuativo, aveva originato non poche preoccupazioni in capo agli operatori, con particolare riguardo ai comportamenti da adottare e agli investimenti da effettuare per adeguarsi a una normativa incompleta e ricca di dubbi interpretativi. Peraltro, già nella circolare n. 5 del 2021, l’Associazione auspicava che il provvedimento di attuazione non venisse pubblicato a ridosso della data di decorrenza fissata illo tempore per l’applicabilità dell’imposta, al fine di concedere ai contribuenti un periodo di tempo adeguato alla predisposizione degli strumenti e delle necessarie procedure amministrative per la gestione del prelievo.
L’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate
Da ultimo, l’art. 9-bis, comma 7, lettera b), del decreto Agevolazioni fiscali ne posticipa ulteriormente la decorrenza, al 1° luglio 2025.
In merito, Assonime osserva come l’intervento di proroga fosse originariamente contemplato per la sola plastic tax. Soltanto successivamente, durante i lavori parlamentari e in risposta alle istanze degli operatori del settore, è stato implementato un apposito emendamento al fine di rinviare anche tale tributo, sebbene per un periodo di tempo più breve (un anno) rispetto a quanto previsto per la plastic tax.
Considerazioni conclusive
Ad avviso di Assonime, entrambe le imposte presentano importanti profili di criticità, peraltro già diffusamente analizzati nei molteplici commenti predisposti sul tema dalla stessa Associazione (si tratta, in particolare, della circolare n. 2 del 2024 di cui sopra, oltre che della circolare n. 2 del 2020 e della “Note e studi” n. 11 del 2020 per la plastic tax, della circolare 19 del 2020 per la sugar tax e della circolare n. 5 del 2021 riguardante le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021).
Nella circolare in commento, Assonime rimarca ancora una volta la necessità di rivalutare l’opportunità di mantenere tali forme impositive nell’ordinamento tributario; ciò non solo alla luce delle notevoli difficoltà operative, amministrative e gestionali derivanti dalla concreta attuazione delle medesime, ma anche e soprattutto in considerazione degli effetti distorsivi da esse derivanti, tali da incidere anche su soggetti operanti in settori diversi da quelli interessati, determinando forme di discriminazione tra settori produttivi e tra imprese estere e nazionali che svolgono la medesima attività, a danno dell’intera filiera produttiva e distributiva. Segnatamente, secondo l’Associazione gli innumerevoli dubbi interpretativi che vengono a manifestarsi in sede applicativa sono in buona parte imputabili alla natura ibrida delle misure in parola, concepite in parte per finalità di gettito ed in altra per finalità extra-fiscali; quest’ultime, invece, andrebbero perseguite diversamente, mediante azioni politiche mirate allo scopo e specificamente definite.