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Obblighi DAC 7: prima comunicazione entro il 31 gennaio 2024

Obblighi Dac 7: Prima Comunicazione Entro Il 31 Gennaio 2024

La direttiva DAC 7, recepita a livello nazionale, ha rafforzato il regime di scambio informativo e di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri introducendo nuovi obblighi di comunicazione a carico dei gestori di piattaforme digitali. A tali soggetti è stato affidato l’obbligo di raccolta e verifica di informazioni con riferimento ai venditori presenti sulla piattaforma stessa. Si tratta di un obbligo di monitoraggio dei soggetti che propongono, verso un corrispettivo, i propri servizi per il tramite di piattaforme digitali.

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Definizioni e ambito di applicazione

Piattaforma

In virtù di quanto disposto dall’art. 2, D.Lgs. n. 32/2023, ai fini dell’applicazione della normativa può essere qualificata come piattaforma “qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente per tali utenti”. In tale definizione rientra qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all’attività pertinente.

Sono esclusi da tale ambito di applicazione i software che, senza effettuare ulteriori interventi per l’esecuzione di un’attività pertinente, consentono esclusivamente le seguenti azioni:

– il trattamento di pagamenti relativi all’attività pertinente;

– la catalogazione o la pubblicità di un’attività pertinente da parte degli utenti;

– il reindirizzamento o il trasferimento di utenti verso una piattaforma.

Attività pertinente

Con riferimento alla definizione di “attività pertinente” occorre fare riferimento alle attività svolte al fine di percepire un corrispettivo. Ne risultano escluse le attività svolte da un venditore che agisce in qualità di dipendente del gestore della piattaforma o di un’entità collegata del gestore della piattaforma, e che rientra in una delle tipologie quali:

– la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;

– i servizi personali;

– la vendita di beni;

– il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Stato membro oggetto di scambio di informazione

Ai fini della determinazione dello Stato membro oggetto di scambio di informazione, l’art. 5 rubricato “Determinazione dello Stato membro o degli Stati membri di residenza del venditore” statuisce che, come regola generale, un venditore si considera residente nello Stato membro in cui ha l’indirizzo principale.

Qualora il gestore della piattaforma con obbligo di comunicazione dovesse riscontrare che il venditore ha un NIF (i.e., il numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o un elemento identificativo equivalente) sia stato rilasciato da uno Stato membro diverso rispetto a quello dell’indirizzo principale, il venditore è considerato residente anche nello Stato membro che ha rilasciato il NIF.

Se, invece, il venditore fornisce informazioni relative all’esistenza di una stabile organizzazione il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione potrà considerare il venditore residente anche nello Stato membro in cui è ubicata la stabile organizzazione.

Adeguata verifica in materia fiscale

Onere del gestore della piattaforma è quello di operare un’attività di “adeguata verifica in materia fiscale” per individuare:

– i c.d. “venditori esclusi”, vale a dire coloro che sono esclusi dal monitoraggio (e.g., le società per cui la piattaforma ha intermediato meno di 30 transazioni con corrispettivi non eccedenti 2.000 euro);

– i c.d. “venditori non esclusi”, i quali rientrano nell’obbligo di monitoraggio.

In virtù di quanto disposto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 32/2023, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione può affidare l’espletamento delle procedure di adeguata verifica a un soggetto terzo. Tuttavia, la responsabilità in relazione a tali obblighi resta incardinata in capo al gestore della piattaforma avente l’obbligo di comunicazione.

Da un punto di vista oggettivo il gestore, ai fini della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dovrà acquisire gli elementi identificativi del venditore non escluso (e.g., nome, cognome, codice fiscale, ragione sociale in caso di società). A tal fine potrà avvalersi delle informazioni e dei documenti presenti nei propri archivi, nonché disponibili nelle banche dati. Qualora il gestore rilevi inesattezze, lo stesso potrà chiedere al venditore di produrre elementi giustificativi.

Maggiori dettagli in merito alle informazioni e alle modalità di comunicazione verranno comunque forniti con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Aspetti sanzionatori

Particolarmente rilevante è la tematica relativa alle sanzioni legate al rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e acquisizione delle informazioni.

L’art. 12 del D.Lgs. n. 32/2023 prevede un onere a carico del gestore di piattaforma di inserimento, all’interno del contratto stipulato con il venditore, di una clausola unilaterale. Tale clausola impone, ogniqualvolta il venditore soggetto alla comunicazione non dovesse fornire tutte o parte delle informazioni richieste, a seguito dell’invio di due solleciti:

– la chiusura del profilo del venditore con conseguente impedimento ad effettuare una nuova iscrizione alla piattaforma ovvero

– il trattenimento del corrispettivo dovuto al venditore fino a quando non sono fornite le informazioni richieste.

Dal suo canto, il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione è soggetto a:

– un obbligo di conservazione dei dati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate;

sanzioni pecuniarie nei casi di omessa (da un minimo di 3.000 a un massimo di 3.500 euro), inesatta o incompleta comunicazione nei confronti del gestore (da 1.000 a 10.500 euro).

Quali tempistiche?

Per quanto riguarda le tempistiche, le procedure di adeguata verifica devono essere effettuate entro il 31 dicembre dell’anno oggetto di comunicazione.

Il primo scambio di informazioni nei confronti degli Stati membri da parte dell’Agenzia delle Entrate avverrà entro il 29 febbraio 2024.

Le comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate saranno diretti alle autorità competenti degli Stati membri in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, nonché, qualora il venditore svolga servizi di locazione di immobili, all’autorità competente dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

In relazione a quanto sin qui evidenziato, mediante il recepimento della direttiva DAC 7 si completa il complesso sistema di scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri che diventerà a breve pienamente operativo in tutte le sue articolazioni.

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