Obblighi di fatturazione raggruppamenti di imprese: i chiarimenti sul regime sanzionatorio
- 30 Maggio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con l’interrogazione parlamentare n. 5-02427 del 29 maggio 2024, il ministero dell’Economia ha fornito chiarimenti in tema di regime sanzionatorio relativo agli obblighi di fatturazione da parte di associazioni o raggruppamenti di imprese.
L’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 6, secondo periodo, stabilisce che in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.
Detta disposizione individua la sanzione in misura fissa applicabile nell’ipotesi in cui – sebbene l’operazione rilevante ai fini IVA si sia instaurata tra l’emittente (cedente/prestatore) della fattura e il destinatario (cessionario/committente) della stessa – sia stato commesso un errore nel contenuto della fattura, ossia l’applicazione all’operazione effettuata di un’aliquota superiore a quella dovuta, purché, nonostante l’errore, l’imposta sia stata assolta.
Ai fini del diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di cassazione – conformemente alle indicazioni della Corte di giustizia europea – la richiamata disposizione di cui all’articolo 6, comma 6, va intesa nel senso di modificare, rendendolo più mite, il regime sanzionatorio applicabile ai casi di indebita detrazione dell’IVA, in quanto operata per un importo superiore rispetto a quella dovuta in relazione all’operazione posta in essere, benché coincidente con quella indicata in fattura.
In tale ottica, l’inciso ivi contenuto «fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti (…)» va considerato quale riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA nei limiti di quanto dovuto ai sensi delle disposizioni richiamate, le quali, per le ragioni suindicate, non consentono di detrarre l’imposta versata nel suo intero ammontare, laddove non dovuta per intero o in parte, ma nei soli limiti dell’imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione posta in essere.
In altre parole, in base a tale orientamento giurisprudenziale, il diritto alla detrazione dell’IVA, in capo al cedente/prestatore, è ammesso nei limiti dell’IVA effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione realizzata, e non anche di quella che semplicemente risulta indicata in fattura.
Nel caso di stazioni appaltanti che hanno chiesto alle imprese consorziate che la fatturazione delle prestazioni fosse svolta dalla sola capogruppo, il rapporto rilevante ai fini IVA è solo quello tra mandanti e stazione appaltante, quindi si realizza non un’errata applicazione dell’aliquota, quanto piuttosto l’emissione di una fattura destinate ad un soggetto diverso; tale violazione non sembra possa essere «punita» con la sanzione innanzi citata, destinata ad altra fattispecie, né, alla luce dei princìpi richiamati, appare possibile, in applicazione di essa (articolo 6, comma 6, cit.), salvaguardare il diritto alla detrazione dell’IVA erroneamente addebitata.
In ogni caso, deve essere garantita la neutralità dell’imposizione fiscale e dunque l’Iva indebitamente versata rientra nell’ambito del diritto alla ripetizione dell’indebito, come affermato dalla Corte di giustizia.
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