Obbligo di garanzia per rimborso IVA: il requisito della solidità patrimoniale
- 14 Giugno 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Con la risposta a interpello n. 347 del 14 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di società con patrimonio netto negativo e rimborso IVA.
Ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, lettera e) del decreto IVA, un soggetto non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato può ottenere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all’atto della presentazione della dichiarazione:
-quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell’articolo 17 del medesimo decreto, ovvero quando è identificato direttamente o si avvale del rappresentante fiscale.
L’articolo 38bis del medesimo decreto IVA, al comma 3, dispone che fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all’articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni.
Ai sensi del successivo comma 4, invece, sono eseguiti previa prestazione della garanzia i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro quando richiesti:
-da soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni diversi dalle imprese startup innovative;
-da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro? all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro? da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
-da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
L’attuale impianto normativo, dunque, esenta i contribuenti dall’obbligo di garantire i crediti IVA superiori a 30.000 euro chiesti a rimborso, solo in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 dell’articolo 38bis, e a condizione che non si verifichino le cause di esclusione? diversamente, il rimborso è sempre subordinato al rilascio della garanzia.
Con la circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, nell’illustrare il contenuto della dichiarazione sostitutiva, è stato chiarito che, in sintesi, le condizioni da attestare nella dichiarazione sostitutiva riguardano la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
Con riferimento alle caratteristiche soggettive di natura patrimoniale, le informazioni richieste sono rilevate dalle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso. A differenza di quanto previsto nel previgente articolo 38bis, settimo comma, lettera c), n. 1), che ai fini dell’individuazione del ”contribuente virtuoso” faceva riferimento all’ultimo bilancio approvato, il controllo sulla solidità patrimoniale è ora effettuato prendendo a riferimento i dati contabili dell’ultimo periodo di imposta, anche nei casi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato.
Il rimborso resta, dunque, subordinato alla presentazione della garanzia laddove manchino i requisiti di ”solidità” e ”virtuosità” necessari per tutelare le ragioni erariali al pari di quanto già previsto in passato dal previgente settimo comma del citato articolo 38bis, che esonerava dall’obbligo di prestare la garanzia le sole imprese «solvibili e virtuose».
Il legislatore, in altre parole, non ha rinunciato alla tutela dell’interesse erariale, ma ha ammesso che il credito rimborsato in via accelerata possa considerarsi garantito direttamente dal richiedente ”virtuoso” con il proprio ”stabile” patrimonio, ove lo stesso dichiari assumendo la responsabilità civile e penale di eventuali dichiarazioni mendaci di rispettare i requisiti di solidità e virtuosità elencati dalle lettere a), b) e c) del comma 3 del citato articolo 38bis, e ove, altresì, un professionista apponga il visto che attesta la corretta applicazione delle norme tributarie.
Ne deriva che, il requisito per cui un patrimonio che, nel corso del periodo di osservazione, non si è ridotto oltre il limite ivi fissato, non può essere valutato tenendo conto del suo ”valore assoluto”, ossia senza considerare il segno algebrico che lo precede, al fine di affermare, comunque, l’esistenza di un patrimonio ”stabile”.
Il requisito della ”solidità” patrimoniale può dirsi, infatti, rispettato solo ove esista in concreto un patrimonio (e quindi un valore con il segno algebrico che lo precede positivo), e che lo stesso non sia diminuito rispetto al periodo d’imposta precedente di oltre il 40 per cento.
Tale interpretazione è, peraltro, coerente con le ipotesi in cui è richiesta in ogni caso la garanzia, anche laddove siano potenzialmente rispettati i requisiti, ritenuti, in tal caso, insufficienti a tutelare il credito rimborsato.
Trattasi di ipotesi contribuente in attività da poco tempo o cessato ove il patrimonio non può considerarsi ”stabile”, ovvero contribuente che ha ricevuto atti di accertamento in cui la virtuosità non può dirsi esistente.
In conclusione, così come il credito rimborsato non può considerarsi ”garantito” da un patrimonio presuntivamente instabile o aggredibile, ugualmente lo stesso non può considerarsi ”garantito” da un patrimonio ”negativo”.