OICR esteri: quando si applica il regime di esenzione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 169 del 26 gennaio 2023 in tema di organismi di investimento collettivo del risparmio esteri e regime di esenzione da ritenuta.

Quanto alla tassazione dei proventi derivanti la partecipazione in fondi immobiliari, l’articolo 7, comma 3 del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 prevede che la ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168­bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché su quelli percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Al fine dell’individuazione dei Paesi in cui i suddetti fondi pensione e OICR devono essere istituiti, l’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (che ha abrogato l’articolo 168­bis del Tuir) prevede che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 168­bis del Tuir, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Si deve, pertanto, fare riferimento all’elenco dei Paesi e territori contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche e integrazioni (cd. white list).

Come chiarito nella prassi, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, per fondi pensione e OICR esteri si intende quei soggetti che, secondo la normativa vigente nello Stato estero in cui sono istituiti, presentano requisiti sostanziali nonché le stesse finalità di investimento dei fondi e degli organismi italiani.

Il regime di esenzione può trovare applicazione non soltanto in caso di partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche nel caso in cui l’investimento sia effettuato da veicoli di natura societaria interamente posseduti dafondi pensione ed OICR vigilati, nonché da fondi sovrani, a condizione che tali veicoli siano residenti o stabiliti Paesi white list.

A cura della Redazione

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