Infatti, le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a 90 giorni, rispetto al termine ultimo di presentazione, sono considerate valide.
Vediamo come fare per rimediare alla dimenticanza, non prima di aver fatto un breve riepilogo sui soggetti obbligati e sulle modalità operative per trasmettere la dichiarazione.
Chi è tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU
È previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Volendo esemplificare, la dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:
1) immobili che godono di riduzioni di imposta, quali, ad esempio:
– fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati;
– fabbricati di interesse storico o artistico;
– fabbricati per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota;
– fabbricati costruiti e destinati alla vendita (beni merce);
– terreni agricoli e non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP;
2) il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, come, ad esempio, in caso di:
– immobile che è stato oggetto di locazione finanziaria;
– immobile che è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
– atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto, che ha avuto a oggetto un’area fabbricabile;
– terreno agricolo che è divenuto area fabbricabile;
– area che è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
– immobile che è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria;
– variazione della destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
– acquisizione o predita nel corso dell’anno dell’esenzione IMU;
– fabbricato che appartiene al gruppo catastale D ed è posseduto da imprese e distintamente contabilizzato.
Dichiarazione IMU 2023: come presentarla
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Se l’immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione deve essere presentata al Comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso.
Per la presentazione della dichiarazione sono previste varie modalità:
– consegna diretta al Comune che rilascia apposita ricevuta;
– spedizione in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _”, con l’indicazione dell’anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’Ufficio postale;
– spedizione dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione;
– invio con posta certificata;
– invio per via telematica, direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato.
Come rimediare in caso di omessa presentazione
Se il contribuente non ha ottemperato alla presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno 2023 ha la possibilità di sanare la propria posizione entro il 28 settembre 2023.
Pertanto, entro tale data, adempiendo all’obbligo di legge, non si incorre nella violazione di omessa presentazione della dichiarazione; se il contribuente provvede alla presentazione oltre tale termine, la dichiarazione si considera comunque omessa con tutte le conseguenze sanzionatorie.
Per regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso, entro il 28 settembre 2023 i contribuenti devono:
– presentare la dichiarazione IMU non trasmessa;
– versare la sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione ridotta a 1/10 del minimo.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione è prevista la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta con un minimo di 51 euro.
Applicando il ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, a 1/10 del minimo, se, come è stato detto, questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
Pertanto, la sanzione ridotta è pari al 10% (1/10 del 100%) dell’eventuale omesso versamento, con un minimo di 5 euro.
Nel caso di omesso versamento e omessa dichiarazione relativi all’IMU relativa al 2022 il contribuente può, entro il 28 settembre 2023, effettuare il versamento omesso con la sanzione ridotta pari al 10% (1/10 del 100%) e i relativi interessi legali da calcolare sull’imposta.
Si ricorda che, sempre entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, è possibile presentare dichiarazione rettificativa di denuncia infedele, applicando la sanzione del 5,55% della maggiore imposta scaturita dalla rettifica e gli interessi legali.
Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per il ravvedimento è 3924, da indicare nella “Sezione IMU ed altri tributi locali”.