Omesso o tardivo versamento IVA: come cambia il sistema sanzionatorio

La sanzione amministrativa per il ritardato o omesso versamento IVA (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997) subisce una leggera riduzione, passando dal 30% al 25%. La parte restante della previsione normativa rimane invariata, inclusa la riduzione al 50% se il ritardo nel versamento non eccede 90 giorni e l’ulteriore riduzione a 1/15 per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un ritardo entro i 15 giorni.

Di seguito il confronto tra il testo previgente e il nuovo testo del decreto legislativo.

Omesso versamento IVA: sanzione penale

In primis, viene modificato il termine ultimo oltre il quale scatta il reato. Si passa infatti dalla scadenza del versamento dell’acconto IVA dell’anno successivo (ad esempio, per anno fiscale X, la scadenza è il 27 dicembre anno X+1) al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio, per anno fiscale X, la scadenza è il 31 dicembre anno X+2).

A voler fare un esempio, per l’anno d’imposta 2024 con scadenza dichiarazione annuale IVA entro il 30 aprile 2025, il nuovo termine è il 31 dicembre dell’anno 2026.

La seconda modifica riguarda l’importo del versamento e la condizione del soggetto passivo che fanno scattare il reato. In particolare, se il contribuente:

a) non ha aderito a un piano di rateazione: il reato sorge se l’ammontare non versato (nei termini temporali sopra definiti) è superiore a 250.000 euro;

b) ha aderito a un piano di rateazione ed è in regola con tale piano: il reato non sorge;

c) ha aderito ad un piano di rateazione ma decade successivamente dal beneficio di tale rateazione: il reato sorge se l’ammontare del debito residuo è superiore a 75.000 euro.

Di seguito il confronto tra il testo previgente e il nuovo testo del decreto legislativo.

Testo previgente

Nuovo testo

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a settantacinquemilaeuro.

Il decreto legislativo prevede anche che, ai fini dell’applicazione del reato di omesso versamento, gli esiti del controllo automatizzato siano comunicati al contribuente entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

Seguendo l’esempio precedente, ciò implica che per l’anno d’imposta 2024 il contribuente riceverà la comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2026.

Nelle more del ricevimento di tale comunicazione, il contribuente può provvedere spontaneamente al pagamento rateale dell’IVA nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare. La prima rata deve essere versata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno d’imposta di riferimento e le rate successive sono versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.

Cause di non punibilità

Tra le cause di non punibilità viene aggiunta la fattispecie del fatto sopravvenuto non imputabile all’autore. A tal riguardo è previsto che il giudice debba tener conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta all’inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Inoltre, ai fini della non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto, è previsto che il giudice debba valutare, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:

a) l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;

b) l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria;

c) l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;

d) lo stato di crisi del debitore secondo il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Per completezza si segnala che il decreto legislativo include anche ulteriori norme in tema di sanzioni ai fini IVA, tra cui l’utilizzo di crediti di imposta non spettanti, infedele dichiarazione, indebita detrazione, nuove misure di ravvedimento operoso, etc..

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