La Corte Costituzionale con l’Ordinanza n. 86 del 2023, depositata il 24 marzo 2023, ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 del D. Lgs. N. 158 del 2015 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), nella parte in cui modifica l’art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), riguardanti il reato di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta.
Le questioni di legittimità costituzionale erano state sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 77 primo comma della Costituzione.
Il giudice a quo evidenzia che l’ampliamento della fattispecie incriminatrice in relazione alla condotta dell’omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione (“modello 770”) costituisce il frutto di una non corretta attività di completamento e sviluppo delle scelte del legislatore delegante.
Il rimettente evidenziava che il legislatore delegato avrebbe esorbitato dal perimetro tracciato dalla Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, atteso che dai principi e criteri direttivi contenuti nella norma delegante non si trae alcuna indicazione circa la possibile estensione delle condotte integranti la fattispecie di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000.
In particolare, il reato in questione e quello di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 rientrerebbero tra le fattispecie meno gravi in relazione alle quali la delega non prevedeva anche la possibilità di ampliarne la tipicità.
La scelta di innalzare le soglie di punibilità da 50.000 a 150.000 euro è coerente con la delega, in quanto mira a restringere la rilevanza criminale delle condotte del sostituto, dall’altro, l’intervento legislativo opera in senso espansivo, in quanto l’introduzione del sintagma che inserisce nel computo dell’imposta non versata «le imposte dovute sulla base della dichiarazione del sostituto» (“modello 770”) allarga lo spettro delle condotte punibili, estendendolo alle ritenute non certificate, ma semplicemente dovute.
Tale ampliamento è, altresì, in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto appare irragionevole che per l’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione del sostituto di imposta si preveda una sanzione penale, mentre la falsificazione e l’infedele predisposizione di tale dichiarazione sono penalmente irrilevanti.
In realtà, le questioni erano già state sottoposte al vaglio della Corte, che con la sentenza n. 175 del 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 158 del 2015, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e dello stesso art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o».
Che, in via consequenziale ha, altresì, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 158 del 2015 e dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute o» contenute nella rubrica della disposizione.
Pertanto la Corte Costituzionale ha già adottato la pronuncia di illegittimità costituzionale della disposizione censurata in senso conforme al petitum del rimettente e quindi, la questione di legittimità costituzionale è divenuta priva di oggetto ed è pertanto manifestamente inammissibile.
A cura della Redazione.