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Omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore: nuovo indirizzo sull’applicazione dell’imposta di registro

Omologa Del Concordato Fallimentare Con Terzo Assuntore: Nuovo Indirizzo Sull’applicazione Dell'imposta Di Registro

Con la risoluzione n. 13/E del 19 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate, superando i chiarimenti forniti dalla circolare n. 27/E del 2012, ha evidenziato che il decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore disciplinato dall’art. 124 e seguenti L.F., deve essere ricondotto all’ambito applicativo dell’art. 21, comma 3, del TUR, e quindi l’imposta proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell’attivo fallimentare, oggetto di trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono ed applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l’imposta di registro prevista nella tariffa.Fonte

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