Oneri di riscossione tributi comunali, Testo Unico potenzialmente risolutivo

La proposta del Testo Unico Versamenti e Riscossione, in consultazione sul sito dell’Agenzia delle entrate per la formulazione di osservazioni da far pervenire entro lunedì 13 maggio, non risolve il problema della corretta applicazione degli oneri di riscossione da applicare ai debiti tributari con gli enti locali.

Leggi anche

I problemi oggi esistenti, in verità, sono due:

– il primo, di carattere interpretativo, verte sulla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 792, lettera i), della legge n. 160/2019 in combinato disposto con l’attuale art. 17, D.Lgs. n. 112/1999 rubricato “Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione” ed ha riflessi sulla corretta misura in cui gli oneri in questione debbano essere determinati;

– il secondo problema, invece, rappresenta una questione di equità poiché l’attuale legislazione, se interpretata correttamente, pone su piani differenti i contribuenti debitori nei confronti degli enti locali che riscuotono con l’agente nazionale rispetto ai titolari di posizioni debitorie tributarie con enti che si avvalgono dei concessionari privati o che decidono di riscuotere direttamente.

Se la soluzione di questo secondo problema necessita di più profonde valutazioni del legislatore, da tradurre in una norma ad hoc, che potrebbe anche essere inserita nel Testo Unico in argomento, per la questione di carattere interpretativo sarebbe sufficiente una più attenta formulazione dell’art. 205 destinato a sostituire, una volta divenuto legge dello Stato, il richiamato art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999.

Un problema di equità sociale

L’art. 1, comma 15, della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto l’eliminazione degli oneri di riscossione per i carichi affidati dal 1° gennaio 2022 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ciò, modificando, con medesima decorrenza, l’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999.
Visto l’intervento legislativo sulla norma generale che disciplina gli oneri per il funzionamento della riscossione nazionale, va da sé che la novità della legge di Bilancio 2022 debba trovare applicazione per la generalità dei crediti affidati dagli enti creditori all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, compresi i crediti relativi ai tributi locali. Stando così le cose, all’ente locale creditore non dovrebbe essere dovuto alcun onere della riscossione se l’avviso di accertamento esecutivo, formato nel rispetto dell’art. 1, comma 792, della legge n. 160/2019, reca l’indicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione quale soggetto legittimato alla riscossione. Al contrario, se l’atto accertativo specifica che la riscossione avverrà a diretta cura dell’ente, ovvero tramite concessionario privato di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, sono dovuti gli oneri del 3% o 6%, a seconda del momento del pagamento, in ossequio all’art. 1, comma 803, della legge n. 160/2019.

Questo il fatto che mina il principio di equità sociale.

La questione interpretativa da risolvere

L’interpretazione delle attuali disposizioni pocanzi fornita non è però scontata. Svariati Comuni, difatti, nelle attività accertative, continuano a pretendere il pagamento degli oneri di riscossione nonostante abbiano affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la riscossione dei propri crediti. A parere di tali enti locali, gli oneri di riscossione sarebbero comunque dovuti secondo l’art. 1, comma 803, della legge n. 160/2019 tuttora vigente e non intaccato dall’art. 1, comma 15, della legge n. 234/2021, né dal novellato art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999. Questa posizione risulta condivisa anche da alcune sentenze di merito (si segnala la sentenza n. 52/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Taranto depositata il 15 gennaio 2024).
La lettura che propende per l’applicazione degli oneri, in verità, non appare condivisibile alla luce del ragionamento che segue, alla cui base è l’art. 1, commi 784 e seguenti, della legge n. 160/2019. Ai sensi dell’art. 1, comma 792, della richiamata legge, dal 1° gennaio 2020 è debuttato, anche per la riscossione dei tributi locali, l’avviso di accertamento esecutivo che, in virtù della lettera b) della disposizione, acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale.
L’art. 1, comma 785, della legge n. 160/2019 prevede che, ove l’ente locale si avvalga dell’agente nazionale della riscossione, trovano applicazione esclusivamente le disposizioni del comma 792. Ciò, tra l’altro, trova conferma nel principio espresso dal Dipartimento delle Finanze del MEF nella risoluzione n. 3/DF del 17 aprile 2020, pag. 3, rivolta alle modalità di rateazione degli avvisi di accertamento esecutivi introdotti con decorrenza 1° gennaio 2020.
Del tutto logico, pertanto, appare come, in caso di riscossione dei tributi locali affidata all’agente nazionale, non possa valere la disposizione del comma 803, ma ci si debba attenere alla disposizione generale dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, innovato dalla legge di Bilancio 2022.
D’altra parte, l’art. 1, comma 792, lettera i), della legge n. 160/2019, vero è che non ha subito modifiche ad opera della novità introdotta dalla legge n. 234/2021, ma è altrettanto vero che non richiama in alcun modo il comma 803 della medesima disposizione. Prevede, infatti, che “all’agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, e le quote di cui all’articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”.
Gli oneri di riscossione interamente a carico del debitore previsti dalla norma, promulgata antecedentemente al 1° gennaio 2022, non possono che essere gli oneri di riscossione di cui all’art. 17, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 112/1999 vigente ratione temporis. Tale conclusione non solo è suffragata dal richiamo del comma 792 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020 all’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, ma anche da un’altra circostanza.
L’art. 1, comma 792, lettera i), della legge n. 160/2019, trova applicazione esclusivamente “nel caso in cui la riscossione sia affidata ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193”, ossia nel caso in cui sia affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Se il legislatore avesse ritenuto applicabili le disposizioni del comma 803, che sono riferite non solo agli oneri di riscossione, ma anche alle altre spese di notifica e per le procedure esecutive, non avrebbe nemmeno precisato che all’Agenzia delle Entrate-Riscossione spettano, in aggiunta agli oneri, “le quote di cui all’articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”.
Orbene, se il ragionamento che precede è corretto, a seguito della modifica operata dalla legge n. 234/2021 all’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, l’art. 1, comma 792, lettera i), della legge n. 160/2019 necessita di essere aggiornato. E, con la riforma fiscale in atto, l’occasione non può essere colta che dal Testo Unico di prossima approvazione. “Le quote di cui all’articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112” riconosciute all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, difatti, sono divenute le quote di cui all’attuale art. 17, comma 3, lettera a), b) e c) della legge n. 112/1999.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte