L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 84 del 19 gennaio 2023 in tema di fusione inversa della veicolo da parte della target in un’operazione di MLBO.
Nell’ambito delle operazioni di MLBO, la società veicolo generalmente non supera i limiti imposti dalla disposizione dell’art.172 c. 7 TUIR, essendo neocostituita.
Ciò, di per sé, produrrebbe l’effetto di bloccare il riporto delle eventuali perdite fiscali (e delle altre posizioni fiscali soggettive interessate dal comma 7 dell’articolo 172) derivanti dall’indebitamento contratto dalla società veicolo per l’acquisto della società target operativa.
Tuttavia, la circolare n. 6/E del 2016 ha chiarito, con esclusivo riferimento alle newco costituite nell’ambito di operazioni di MLBO, che l’assenza di bilanci precedenti con cui effettuare il raffronto richiesto dalla norma non esclude di per sé la possibilità di indagare sulla sostanziale vitalità della società coinvolta nell’operazione straordinaria, potendosi fare ricorso ad altri fattori utili a dimostrare la sussistenza di tale requisito? in particolare, il documento di prassi ha ritenuto che la società veicolo possa comunque considerarsi vitale, svolgendo funzioni strumentali alla realizzazione dell’operazione di MLBO.
Per quanto concerne il limite del patrimonio netto, inoltre, la circolare 6/E del 2016 ha chiarito che i conferimenti iniziali a favore della società veicolo possono essere considerati fisiologici nell’ambito della realizzazione di un’operazione di MLBO e, pertanto, non rivolti a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali.
Pertanto, quando il contribuente dimostra che le eccedenze di interessi passivi indeducibili e le perdite di cui si chiede il riporto sono esclusivamente quelle relative ai finanziamenti ottenuti dalla società veicolo per porre in essere un’operazione di acquisizione con indebitamento, le istanze di disapplicazione dell’articolo 172, comma 7, del TUIR possono trovare accoglimento.
Ciò in quanto le operazioni di MLBO vedono nella fusione (anche inversa) il logico epilogo dell’acquisizione mediante indebitamento, necessario anche a garantire il rientro, per i creditori, dell’esposizione debitoria. Difatto, la struttura scelta, rispondendo a finalità extrafiscali, riconosciute dal codice civile e, spesso, imposte dai finanziatori terzi, difficilmente potrebbe essere considerate finalizzata essenzialmente al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali.
Alla luce dei principi sopra esposti, la circolare n. 6/E del 2016, nel sostenere la generale ”liceità fiscale” delle operazioni di MLBO, fa comunque salva la possibilità dell’amministrazione finanziaria di disconoscerne i vantaggi quando sussistono ”specifici profili di artificiosità”, sotto il profilo sia dell’applicazione della disciplina dell’abuso.
A cura della Redazione