Operazioni di riorganizzazione di ramo immobiliare: quando l’operazione è abusiva

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 343 del 5 giugno 2023 in tema di valutazione antiabuso operazioni di riorganizzazione ramo immobiliare.

La scissione è un’operazione fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del TUIR, e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie ­ che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato ­ non determina fisiologicamente la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa. In particolare, i plusvalori relativi alle componenti patrimoniali attribuite alla/e società beneficiaria/e, mantenuti provvisoriamente latenti per effetto dell’operazione discissione, concorreranno ordinariamente alla formazione del reddito al momento in cui dette componenti fuoriusciranno dal regime d’impresa.

Al riguardo, nella relazione illustrativa al decreto legislativo d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, concernente ”Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23” si legge che non è possibile configurare una condotta abusiva laddove il contribuente scelga, per dare luogo all’estinzione di una società, di procedere a una fusione anziché alla liquidazione.

È vero che la prima operazione è a carattere neutrale e la seconda ha, invece, natura realizzativa, ma nessuna disposizione tributaria mostra ”preferenza” perl’una o l’altra operazione sono due operazioni messe sullo stesso piano, ancorché disciplinate da regole fiscali diverse.

La scissione e l’assegnazione appaiono, in linea di principio, entrambe operazioni fisiologicamente idonee e, perciò, poste su un piano di pari dignità, a consentire la collocazione dei beni nelle società unipersonali dei quattro rami familiari.

Il vantaggio fiscale rinvenibile nel teorico risparmio derivante dalla fruizione della neutralità fiscale, in luogo dell’applicazione del principio di carattere generale per cui il conferimento è operazione ”realizzativa”, come disposto dall’articolo 9 del TUIR per i soggetti non imprenditori titolari di partecipazioni (al di fuori delle ipotesi di conferimento regolate dai commi 2 e 2­bis dell’articolo 177 del TUIR), non può dirsi realizzato in quanto l’utilizzo del conferimento delle partecipazioni (detenute già tramite una holding preesistente) non consentirebbe di raggiungere, in maniera più lineare e immediata, la medesima struttura giuridico/sostanziale cui pervengono gli interpellanti.

Il giudizio favorevole circa la natura non elusiva dell’operazione deve, in ogni caso, ritenersi subordinato alla condizione che nessun asset societario sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che dalle beneficiarie non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei soci, nonché la circostanza che l’avvalimento dei servizi da parte delle newco per la gestione del compendio immobiliare ricevuto si realizzi per un periodo transitorio.

Rileva, in buona sostanza, il principio per cui le finalità perseguite attraverso la scissione muovano da interessi propri delle società coinvolte e non dei singoli soci, le cui esigenze conomicopatrimoniali devono essere soddisfatte facendo ordinariamente ricorso a distribuzioni di dividendi e non, ad esempio, ad operazioni di finanziamento/prestito o garanzia a favore degli stessi.

A cura della Redazione

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte