Operazioni di sostituzione di prodotti difettosi: quando non sono imponibili ai fini IVA

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 304 del 24 aprile 2023 in tema di richiamo e sostituzione di impianti difettosi e operazioni escluse dall’IVA per assenza del presupposto oggettivo.

L’articolo 2 del decreto IVA dispone che costituiscono cessione di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

L’articolo 3 stabilisce che, costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato,spedizione, agenzia, mediazione, deposito ed in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Con la Risoluzione Ministeriale 11 novembre 1975 n 502563, è stato chiarito che le sostituzioni dell’intero prodotto o di parti difettosi non costituiscono cessioni o prestazioni imponibili ai fini dell’Iva, nella considerazione che le stesse sono effettuate in esecuzione di un’obbligazione prevista contrattualmente e per la quale non sussiste un corrispettivo in quanto il prezzo di vendita del bene, già assoggettato al tributo è comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione o prestazioni.

Con la circolare del Ministero delle Finanze 23 febbraio 1994 n. 13, è stato, inoltre, chiarito che, se i beni in sostituzione sono destinati ad altro Paese membro non si realizza una cessione intracomunitaria e, ai fini degli obblighi Intrastat, non sussiste l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi, neppure agli effetti statistici, per i beni inviati o ricevuti in esecuzione di obblighi di garanzia a nulla influendo la restituzione o meno dei beni da sostituire.

Con riferimento al fatto che il richiamo/sostituzione degli impianti sia eseguito quando i termini di garanzia sono già decorsi, con la circolare 27 febbraio 1984 n. 345753 è stato chiarito, in sintesi, che le operazioni di adeguamento eseguite sia sugli apparecchi per i quali è operante la garanzia, sia per quelli fuori garanzia non sono da assoggettare all’IVA trattandosi di prestazioni dovute.

Quindi non sono rilevanti ai fini IVA le operazioni di richiamo/sostituzione di prodotti difettosi, sia entro i termini di garanzia sia fuori garanzia, allorché siano rispettate le seguenti condizioni:

­ l’intervento deve avvenire in adempimento di specifici obblighi normativi a carico del produttore obbligato, anche al di fuori della garanzia, a sostituire il prodotto difettoso con uno identico, non pericoloso ed idoneo all’uso?

­ nel prezzo di vendita originario del prodotto devono essere ricompresi gli oneri e le spese inerenti le operazioni di sostituzione per tali circostanze.

A cura della Redazione

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