Si avvicina il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti intercorse con turisti stranieri nell’anno precedente.
In
deroga alle norme sul
limite all’uso del contante è, infatti, possibile per gli operatori del settore del
commercio al minuto e
agenzie di viaggio e turismo vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro.
Nello specifico, l’
art. 3, comma 2-
bis,
D.L. n. 16/2012 prevede che le
operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo, nei confronti delle
persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, vanno
comunicate all’Agenzia delle Entrate.
È bene evidenziare che, nonostante la
soglia di utilizzo della moneta contante sia stata innalzata
a
5.000 euro dal 1° gennaio 2023 per effetto dell’
art. 1, comma 384, lettera b),
legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), l’
art. 3, comma 2-bis,
D.L. n. 16/2012 non è stato modificato e riporta ancora il riferimento alle operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro.
Quando e come effettuare la comunicazione
La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento, entro:
– il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’IVA mensilmente;
– il 20 aprile per i soggetti che liquidano l’IVA trimestralmente,
attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello “comunicazione polivalente”.
Attenzione
Quest’anno il 20 aprile cade di sabato, di conseguenza la comunicazione deve essere fatta entro il 22 aprile 2024.
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Il modello definitivo di Comunicazione Polivalente con le relative specifiche tecniche e le istruzioni è stato previsto dal
provvedimento del 2 agosto 2013. Il sito dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il
modello di Comunicazione Polivalente si riferisce a normativa modificata o soppressa e pertanto, dall’anno 2017 in poi, continua ad essere utilizzato
esclusivamente per la comunicazione delle
operazioni effettuate in deroga alla limitazione all’uso del
contante nel settore del
turismo.
A questo fine, la comunicazione viene effettuata mediante la compilazione del quadro (TU). In particolare, per il buon esito della comunicazione è necessario che la comunicazione riporti nel frontespizio la spunta sulla compilazione del quadro (TU) e includa almeno un quadro (TU).
Ai fini della compilazione nel quadro TU del modello polivalente occorre indicare, oltre i dati del cessionario o committente, anche lo Stato estero con indirizzo di residenza, la data di emissione del documento/fattura, il numero della fattura; la data di registrazione della fattura; imponibile e l’imposta.
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