Operazioni societarie straordinarie: il decreto attuativo della delega fiscale centra gli obiettivi?

Il decreto legislativo che opera la revisione del regime impositivo dei redditi delle società e degli enti e introduce novità in materia di trattamento fiscale delle operazioni straordinarie è riuscito, o meno, a cogliere lo spirito della riforma fiscale e della volontà di riordino di un settore tanto importante per lo sviluppo dell’economia reale e delle aggregazioni aziendali? Tra i tanti temi, i regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili, il riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie, il regime di realizzo controllato dei conferimenti di partecipazioni qualificate, l’introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale. E altro ancora … Si può, comunque, fin da ora apprezzare lo sforzo di chiarimento di alcune fattispecie largamente utilizzate dalla pratica societaria ed aziendale e si può anche affermare che molte delle istanze sollevate negli anni dagli operatori sembrano essere state accolte. Si potrebbe fare di più!

Come metodologia di analisi del decreto legislativo che opera la revisione del regime impositivo dei redditi delle società e degli enti (IRES) e introduce novità in materia di trattamento fiscale delle operazioni straordinarie, anche per organizzare i contenuti di un intervento normativo che si è presentato obbligatoriamente in modo frammentato, è utile confrontare gli aspetti fiscali delle operazioni straordinarie come previsti dal legislatore delegato rispetto a quanto era stato inizialmente previsto dall’art. 6 della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 9 agosto 2023).

Per ognuna delle proposte di modifica, il confronto con quanto previsto dalla legge delega permette di comprendere come il testo del decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dello scorso 30 aprile sia riuscito, o meno, a cogliere lo spirito della riforma e della volontà di riordino di un settore tanto importante per lo sviluppo dell’economia reale e delle aggregazioni aziendali.

Alla lettera c) dell’art. 6, la legge n. 111/2023 prevedeva di razionalizzare e semplificare i regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili al fine, tra l’altro, di uniformarne il trattamento fiscale anche in caso di mutamento dell’assetto contabile adottato. L’obiettivo dei previgenti regimi di riallineamento, come noto, era quello di evitare la gestione di un oneroso doppio binario civilistico e fiscale.

L’art. 11 del decreto legislativo, per quanto qui ci interessa, ha esplicitato la possibilità del riallineamento per le ipotesi di divergenza fra valori contabili e fiscali in sede di cambiamento dei principi contabili in seguito alla finalizzazione di operazioni straordinarie (ad esempio, una fusione o un conferimento di azienda tra soggetti che adottano standard contabili diversi). Nel confermare la neutralità fiscale delle operazioni straordinarie fra soggetti che adottano principi contabili differenti e fra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti viene regolata la possibilità di riallineare i valori scaturenti da tali operazioni. Quest’ultima fattispecie in passato non era esplicitamente disciplinata, motivo per cui si ottiene una maggior chiarezza e certezza per gli operatori.

In generale, il regime di riallineamento applicabile è duplice, come previsto dall’art. 12 del decreto legislativo. Esso può operare sulla totalità delle differenze positive e negative esistenti, a cui si applica l’aliquota ordinaria (IRES e IRAP) oltre ad addizionali e maggiorazioni. Se, invece, il saldo è negativo, la deduzione avviene su dieci anni. Nel caso invece di riallineamento per singole fattispecie, si dovranno applicare le aliquote del 18% per l’IRES e del 3% per l’IRAP, oltre ad eventuali addizionali e maggiorazioni.

L’art. 13 del decreto legislativo tocca nello specifico i riallineamenti derivati da operazioni straordinarie (art. 176, comma 2-ter, TUIR), stabilendo sempre una sostitutiva ai fini IRES e IRAP del 18% e 3%, in luogo del meccanismo a scaglioni del 12%, 14% e 16% previgente. Contestualmente è stata, inoltre, prevista l’eliminazione dei regimi di affrancamento “speciale” disciplinati dal D.L. n. 185/2008, previsione contenuta nell’art. 14 del progetto di decreto legislativo. Appare chiaro che la modifica del riallineamento risponde ad una logica di semplificazione, anche se la stessa viene a realizzarsi ad un costo maggiore. Tale maggiore onerosità andrà valutata, in particolare, nell’ambito delle operazioni di acquisizione di partecipazioni seguite dalla fusione tra la società acquirente e la società target, con emersione di differenze (spesso disavanzi di fusione) civilistiche e fiscali, che potrebbero essere riallineate. Andranno verificate, alla luce delle nuove aliquote, le sensazioni degli operatori, in particolare i fondi di private equity, che utilizzano questo schema societario come modalità principale nell’esecuzione delle acquisizioni di imprese del nostro Paese.
La lettera e) dell’art. 6 della legge n. 111/2023 prevedeva il riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie. Le limitazioni erano previste in caso di fusioni e scissioni (articoli 172 e 173 TUIR), ma anche di cessioni di partecipazioni con cambio del controllo e di modifica dell’attività principale (art. 84, comma 3, TUIR). La legge delega aveva previsto, in particolare, la revisione del limite quantitativo di riporto delle perdite in caso di operazioni straordinarie, attualmente rappresentato dal valore del patrimonio netto contabile, e della nozione di modifica dell’attività principale esercitata.

L’art. 16 dello schema di decreto legislativo ha apportato novità che per il riporto perdite nelle operazioni straordinarie hanno riguardato proprio il limite del patrimonio netto, in quanto lo stesso si potrà calcolare sul valore economico e non più su quello contabile. La novità riguarderà indistintamente fusioni, scissioni e trasferimenti del controllo della società. Il valore economico dovrà risultare da una perizia giurata, in mancanza della quale si applicherà l’attuale criterio del patrimonio contabile. Per fusioni e scissioni, inoltre, non sarà previsto nessun vincolo al riporto delle perdite maturate all’interno del gruppo, anche in assenza di opzione per il consolidato fiscale. La novità riguardante il limite del patrimonio netto opererà laddove sia comunque superato il test di vitalità. Per fusioni, scissioni e change of control effettuati dall’esercizio 2024, si passerà, quindi, dall’attuale dato contabile (ultimo bilancio, senza tener conto degli apporti degli ultimi 24 mesi) al valore economico risultante da una relazione giurata di stima (senza operare la neutralizzazione dei versamenti dei soci).

Interessa solamente il caso del change of control, la nuova definizione di modifica della attività principale (condizione che deve sussistere, insieme al trasferimento delle partecipazioni, per far scattare le limitazioni). Si tratta, precisa l’art. 84 TUIR, del mutamento del settore economico o del comparto merceologico di operatività o di acquisto di azienda o di un ramo di azienda. La norma intende escludere che si rientri nella modifica di attività, come invece affermato da alcune pronunce delle Entrate, se si verifica soltanto un apporto di risorse finanziarie o di singoli beni strumentali da parte del nuovo controllante. Anche in questo caso sembrano prevalere soluzioni di semplificazione e di chiarimento di ambiti non precedentemente sufficientemente definiti.
Un’altra casistica è quella prevista dalla lettera f) dell’art. 6 della legge delega n. 111/2023, dove si prevedeva di eliminare gli effetti distorsivi attualmente derivanti dalle norme che regolano la disciplina dei conferimenti di azienda di cui all’art. 176 TUIR e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento di cui all’art. 177 TUIR. In relazione a questa seconda fattispecie ci si riferiva, in particolare, al caso in cui l’oggetto del conferimento è la partecipazione in una società holding, per il quale il comma 2-bis dell’art. 177 TUIR detta condizioni particolari di applicazione della normativa. Il tutto nel rispetto dei principi vigenti di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento.
Il decreto legislativo ha apportato modifiche al regime di realizzo controllato dei conferimenti di partecipazioni qualificate di cui all’art. 177, comma 2-bis, TUIR norma che prevede requisiti molto più stringenti rispetto a quelli stabiliti per i conferimenti di partecipazioni di controllo (art. 177, comma 2, TUIR) e che è stata nel tempo oggetto di interpretazioni discutibili da parte dell’Agenzia delle Entrate. Viene chiarito che la natura stessa di holding va accertata ai sensi dell’art. 162-bis del TUIR, quindi, a valori contabili e non a valori correnti e si stabilisce che il test delle percentuali minime deve essere svolto con riguardo alle sole società operative” direttamente partecipate dalla holding o da eventuali subholding da essa controllate.
Infine, l’art. 9 della legge n. 111/2023 prevede l’introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale, disciplinata dall’art. 2506, comma 1, c.c..
Tale novità viene trattata all’art. 17 del decreto legislativo. Brevemente si ricorda che trattasi dell’operazione di scissione a favore di una o più beneficiarie di nuova costituzione (ma anche preesistenti) con attribuzione delle partecipazioni non a soci, bensì direttamente alla scissa stessa. Viene previsto dalla norma che la scissa assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo, anche se non configurano un’azienda, rilevato alla data di efficacia della scissione (art. 2506-quater c.c.). Di contro, le attività e passività oggetto di scorporo, compreso l’avviamento se lo scorporo ha a oggetto un’azienda, assumono in capo alle società beneficiarie il valore fiscalmente riconosciuto che esse avevano in capo alla società scissa alla data di efficacia della scissione. Tali attività e passività si considerano possedute dalle società beneficiarie anche per il periodo di possesso della società scissa; mentre per il computo del periodo di possesso delle partecipazioni ricevute dalla società scissa si tiene conto anche del periodo di possesso dell’azienda oggetto di scorporo. Si tratta di previsioni che confermano la neutralità fiscale dell’operazione straordinaria in oggetto e che si collocano in perfetta continuità con il trattamento fiscale di altre operazioni simili.

Infine, non va considerata nell’ambito degli abusi tributari l’operazione di scissione avente a oggetto un’azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta.

Come brevemente accennato dagli interventi richiamati, si può apprezzare lo sforzo di chiarimento di alcune fattispecie largamente utilizzate dalla pratica societaria ed aziendale e si può anche affermare che molte delle istanze sollevate negli anni dagli operatori sembrano essere state accolte. Solo relativamente ai regimi di riallineamento le nuove maggiori aliquote sembrano aver sacrificato ad esigenze di gettito le aspirazioni di integrazione e semplificazione annunciate nella legge delega.

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