In materia di tassazione di gruppo è stabilito che l’opzione per il consolidato fiscale, già correttamente comunicata con la prima dichiarazione, che presentava errori od omissioni, è senz’altro confermata con la dichiarazione integrativa successiva, che si sostituisce a quella originaria, laddove effettuata nei termini di legge. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 488 del 15 novembre 2019, con cui ha specificato che la dichiarazione integrativa presentata, entro il termine di novanta giorni, per correggere errori od omissioni di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata, si sostituisce a quella originaria, così rimuovendo, in una breve “finestra temporale”, l’infedeltà.
Con la risposta a risposta a interpello n. 488 del 15 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di regime opzionale della tassazione di gruppo ai fini IRES.
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, T.U.I.R., disciplina il regime opzionale di tassazione di gruppo ai fini IRES, consolidato fiscale.
In particolare, l’articolo 119 del T.U.I.R., riguardante le condizioni per l’efficacia dell’opzione dispone che l’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.
Quanto all’efficacia, ai fini del consolidamento di una società, della dichiarazione integrativa presentata, rileva l’art. 2, c. 7, del D.P.R n. 322 del 1998, per cui sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.
Quindi anche la dichiarazione integrativa presentata, entro il medesimo termine di novanta giorni, per correggere errori od omissioni di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata, si sostituisce a quella originaria, così rimuovendo, in tale breve “finestra temporale”, l’infedeltà.
Ne discende che l’opzione per il consolidato fiscale, già correttamente comunicata con la prima dichiarazione, è senz’altro confermata con la dichiarazione integrativa successiva, che si sostituisce a quella originaria.
A cura della Redazione