Ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di stranieri: come pagare l’imposta di registro

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 108 del 17 maggio 2024, in tema di registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere.

Come chiarito con la risoluzione 19 novembre 2015, n. 95/E, in linea generale, per la registrazione delle sentenze relative a procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale rileva la previsione dettata dall’articolo 59, comma 1, lettera a) del TUR, secondo cui si registrano a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento dell’imposta, le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato.
La stessa risoluzione ha precisato che per l’applicazione di tale disposizione occorre tener conto delle previsioni dettate dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia dispese di giustizia, approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

In particolare, nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico dell’amministrazione l’imposta di registro, nel processo civile e amministrativo

Le spese prenotate a debito sono recuperate dall’amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

Nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio se la registrazione è chiesta dall’amministrazione, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall’altra parte? se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall’amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l’imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte.

Emerge che, nell’ipotesi di procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte, se la registrazione è chiesta dall’amministrazione.

Come chiarito dalla citata risoluzione n. 95/E del 2015, tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, ai sensi dell’articolo 10, lettera c) del TUR, il cancelliere che, dunque, nei casi in argomento, richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell’imposta di registro? la quota residua di imposta deve, quindi, essere corrisposta dall’altra parte processuale.
L’ipotesi di registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere, ricade tra le fattispecie di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a) del TUR, trattandosi di registrazione di provvedimento «in cui è parte un’amministrazione dello Stato».

Ne consegue che, in base alla richiamata normativa, l’imposta di registro è prenotata a debito, cioè senza contemporaneo pagamento dell’imposta, se a carico dell’amministrazione.

Quando, invece, l’ordinanza dispone la compensazione delle spese processuali, se la registrazione è chiesta dall’amministrazione, l’imposta di registro dell’ordinanza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall’altra parte.

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