Ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di stranieri: come pagare l’imposta di registro
- 17 Maggio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 108 del 17 maggio 2024, in tema di registrazione dell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere.
In particolare, nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico dell’amministrazione l’imposta di registro, nel processo civile e amministrativo
Le spese prenotate a debito sono recuperate dall’amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.
Nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio se la registrazione è chiesta dall’amministrazione, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall’altra parte? se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall’amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l’imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte.
Emerge che, nell’ipotesi di procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte, se la registrazione è chiesta dall’amministrazione.
Ne consegue che, in base alla richiamata normativa, l’imposta di registro è prenotata a debito, cioè senza contemporaneo pagamento dell’imposta, se a carico dell’amministrazione.
Quando, invece, l’ordinanza dispone la compensazione delle spese processuali, se la registrazione è chiesta dall’amministrazione, l’imposta di registro dell’ordinanza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall’altra parte.