A questi si aggiungono circa 1 milione 170 mila contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-ter entro il 30 aprile, compresi coloro che hanno mancato l’appuntamento della prima rata fissato allo scorso 31 luglio. Per questi ultimi, infatti, il decreto fiscale collegato alla manovra (Dl 124/2019) prevede la possibilità di rientrare nei benefici previsti dalla rottamazione saldando prima e seconda rata entro il 2 dicembre. Alla stessa data è fissato il termine per il pagamento della seconda rata della rottamazione-ter per i contribuenti che hanno versato la prima entro lo scorso 31 luglio.
Via web la copia della lettera con gli importi dovuti
Tutti possono richiedere online, qualora l’avessero smarrita, la copia della lettera con il conto degli importi dovuti e i relativi bollettini. Sul sito di Ader ( clicca qui per accedere ) è, infatti, possibile ottenere la copia della lettera sia nell’area riservata del portale, accendendo con le credenziali personali e scaricandola direttamente, sia nell’area pubblica, senza necessità di pin e password, compilando la scheda «Richiesta comunicazione» presente nelle sezioni del sito dedicate ai due provvedimenti, alla voce «Comunicazione delle somme dovute», allegando un documento di riconoscimento. In tal caso, verranno inviate tutte le comunicazioni relative a rottamazione-ter e saldo e stralcio riferite al codice fiscale inserito nella richiesta.
Agenzia delle entrate-Riscossione ricorda di aver già inviato ai contribuenti interessati via Pec o tramite posta raccomandata, in base alla modalità scelta in fase di adesione, la «Comunicazione delle somme dovute» ovvero la lettera con cui si informa sull’accoglimento o l’eventuale rigetto della adesione alla definizione agevolata, così come su possibili debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata, sugli importi da pagare e sulle scadenze entro cui effettuare il pagamento.
Chi salta la scadenza decade
Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, oltre la tolleranza di cinque giorni con il lieve inadempimento prevista per legge, determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non potrà essere più rateizzato e l’agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà riprendere, come previsto dalla legge, le azioni coattive di recupero.
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