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Pagare le tasse in ritardo costerà molto meno: interessi mai così bassi

Pagare Le Tasse In Ritardo Costerà Molto Meno: Interessi Mai Così Bassi

dal 2020

Calo dallo 0,8% attuale per effetto del decreto Mef pubblicato in «Gazzetta». Resta ancora inattuata la misura unica del saggio per rimborsi e versamenti

di Salvina Morina e Tonino Morina


3′ di lettura

Regalo di fine anno per i contribuenti che devono pagare gli interessi legali. Dal 1° gennaio 2020, la misura dello 0,8% annuo, applicabile fino al 31 dicembre 2019, passerà allo 0,05 per cento. Nuova misura che sarà applicabile anche nei casi in cui è il contribuente che dovrà ricevere pagamenti con gli interessi legali. La modifica del saggio legale è disposta dal Dm Economia del 12 dicembre 2019, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 293 del 14 dicembre 2019.

La nuova misura dello 0,05% annuo è quella più bassa di sempre chiesta per gli interessi legali. Basta fare l’esempio di un debito di 10mila euro, sul quale gli interessi legali, per l’intero anno 2019, sono pari a 80 euro (0,8% di 10mila). Dal 1° gennaio 2020, gli interessi legali, per l’intero anno, saranno pari a 5 euro (0,05% di 10mila), cioè un sedicesimo di quanto dovuto per il 2019. Come si legge nel preambolo del decreto, la misura dello 0,05% annuo è stata determinata in considerazione del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato.

Ravvedimento meno costoso
Sarà decisamente più “leggero” il costo del ravvedimento. Per regolarizzare gli omessi o tardivi versamenti del 2019, con il ravvedimento, nel 2020, per gli interessi legali, si dovranno quindi applicare le due misure, dello 0,8% fino al 31 dicembre 2019 e dello 0,05% dal 1° gennaio 2020.

Si può fare l’esempio di un contribuente che non ha eseguito il versamento del saldo Imu 2019, in scadenza ordinaria il 16 dicembre, per 12mila euro. Egli eseguirà il versamento il 15 gennaio 2020, avvalendosi del ravvedimento breve entro 30 giorni. In questo caso, dovrà applicare la sanzione del 15%, che si riduce a un decimo del minimo, cioè all’1,5 per cento. Dovrà anche pagare gli interessi legali dello 0,8% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al 31 dicembre 2019, e dello 0,05% dal 1° gennaio 2020, fino al giorno in cui paga con il ravvedimento.

La misura unica dimenticata
In materia di interessi, non è stata mai fissata una misura unica per i versamenti e per i rimborsi. La disparità doveva essere eliminata da un decreto che si sarebbe dovuto approvare a gennaio 2016. Si tratta del decreto previsto dall’articolo 13 del Dlgs 159/2015, in vigore dal 22 ottobre 2015. Per il momento, visto che il decreto è rimasto solo una promessa, si devono applicare gli interessi vigenti, che sono di diversa misura e, di norma, favoriscono il Fisco, penalizzando i contribuenti. Ad esempio, per i contribuenti che pagano a rate le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap, gli interessi sono dovuti nella misura dello 0,33% mensile, cioè pari al 4% annuo.

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