Il regolamento disciplinante il procedimento finalizzato ad ottenere il parere di congruità degli onorari dovrà essere adottato dall’Ordine, con specifica delibera, al fine di disciplinare i procedimenti originati dalle istanze con cui gli iscritti all’Ordine, o i loro eredi, richiederanno al Consiglio dell’Ordine di rilasciare il parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali ai sensi dell’art. 7, L. 49/2023. Lo ha reso noto il CNDCEC con un’informativa del 23 novembre 2023.
Con un’informativa del 23 novembre 2023 il CNDCEC ha reso noto nella seduta del 9 novembre 2023 ha approvato il Regolamento disciplinante il procedimento finalizzato ad ottenere il parere di congruità degli onorari ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 21 aprile 2023 n. 49.
Il regolamento dovrà essere adottato dall’Ordine, con specifica delibera, al fine di disciplinare i procedimenti originati dalle istanze con cui gli iscritti all’Ordine, o i loro eredi, richiederanno al Consiglio dell’Ordine di rilasciare il parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali ai sensi dell’art. 7, L. 49/2023.
L’art. 7 della L. 49/2023 prevede che nei rapporti professionali previsti dall’art. 2 della stessa legge, in alternativa alle procedure di cui agli artt. 633 e ss. del c.p.c. e di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2011, il parere di congruità emesso dall’Ordine sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del c.p.c., entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.
In particolare, l’istanza ai fini del rilascio del parere di congruità ai sensi dell’art. 7, L. 49/2023 potrà essere formulata dagli iscritti, o dai loro eredi, che abbiano maturato compensi nell’ambito di rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c. regolati da convenzioni, di qualsiasi natura, aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali:
-svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
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