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Partecipazione a una STP: quando è preclusa

Partecipazione A Una Stp: Quando è Preclusa

Con il Pronto Ordini n. 29 del 2023, il CNDCEC ha chiarito che la partecipazione ad altra STP è preclusa fino a che la medesima non venga cancellata dalla sezione speciale dell’albo in cui risulta iscritta. Infatti, mentre sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, allo stesso è preclusa la partecipazione a più STP, a prescindere dalla circostanza che la STP partecipata si trovi in liquidazione.

Nuovi chiarimenti dal CNDCEC riguardanti le STP.

Con il Pronto Ordini n. 161 del 2023 il Consiglio Nazionale ha chiarito che l’obbligo di corresponsione del contributo annuale al Consiglio dell’Ordine previsto dall’art. 12, comma 1, lettera p), D.Lgs. n. 139/2005 discende dall’iscrizione nell’Albo.
Di conseguenza, l’obbligo ricade su tutti i soggetti iscritti all’Albo, siano essi professionisti individuali o società tra professionisti costituite ai sensi dell’art. 10, legge n. 183/2011. Infatti, al pari dei professionisti individuali, l’iscrizione nell’Albo della STP che svolga attività oggetto della professione di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 139/2005 costituisce la condizione necessaria per l’esercizio della professione in forma societaria.

Ne consegue che la loro posizione è equiparata a quella di qualunque iscritto anche in relazione all’ipotesi di morosità a cui dovrà conseguire la sanzione della sospensione.

D’altronde, ai sensi dell’art. 10, comma 7, legge n. 183/2011 la STP è anche soggetta al regime disciplinare dell’ordine a cui è iscritta, al pari dei soci professionisti pure ivi iscritti.

Con il Pronto Ordini n. 29 del 2023, il CNDCEC ha invece ricordato come mentre sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, allo stesso è preclusa la partecipazione a più STP, a prescindere dalla circostanza che la STP partecipata si trovi, secondo quanto indicato nel quesito posto, in liquidazione.

Pertanto, la partecipazione ad altra STP è preclusa fino a che la medesima non venga cancellata dalla sezione speciale dell’albo in cui risulta iscritta ai sensi dell’art. 8, D.M. n. 34/2013.

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