Assonime ricorda che la Relazione Illustrativa alla legge di Bilancio chiarisce che la novella ha inteso conformarsi all’art. 13, paragrafo 4, del Modello di Convenzione OCSE come aggiornato, nell’edizione 2017, all’esito dei lavori del progetto BEPS con l’obiettivo di equiparare la tassazione delle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni in società il cui valore deriva prevalentemente da immobili situati in Italia alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione diretta di tali immobili. Tali nuove disposizioni si applicano medio tempore nei confronti dei soggetti residenti in giurisdizioni con cui l’Italia ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni che già contiene una tale clausola; nonché – dopo che sarà stato ratificato il Multilateral Instrument – a tutte le Convenzioni “coperte” per le quali anche l’altro Stato contraente abbia esercitato la stessa opzione.
La circolare illustra peraltro anche le principali problematiche applicative che attengono all’ambito di operatività delle nuove disposizioni; al presupposto giuridico che risulta integrato soltanto in caso di realizzo di redditi diversi derivanti da cessione a titolo oneroso delle partecipazioni ma non anche in caso di realizzo di redditi di capitale in ipotesi di recesso del socio/investitore, liquidazione della società e simili; chiarendone la ratio e la conformità al Modello OCSE di Convenzione. E ancora si sofferma sui criteri di verifica della soglia di prevalenza degli immobili.
Viene, infine, chiarito che le nuove disposizioni commentate non sono applicabili agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che sono istituiti in un Paese dell’Unione o in un Paese dello Spazio Economico Europeo (SEE) in conformità con le direttive UCITs o AIFM nei confronti dei quali, e a prescindere dalla loro forma giuridica, resta confermato l’ordinario regime di esenzione. In questo contesto, si analizzano altresì gli aspetti problematici relativi al trattamento riservato a quegli investitori esteri – che non sono OICR o, comunque, sono OICR diversi da quelli UE/SEE – con riferimento alle plusvalenze dagli stessi realizzate a seguito della cessione di eventuali quote di OICR immobiliari in loro possesso.
In tale sede pare opportuno riepilogare quali sono i temi maggiormente sensibili dal punto di vista operativo.
Partecipazioni in società ed enti non residenti: cosa si intende
Un primo tema interpretativo particolarmente rilevante riguarda il significato dell’espressione “partecipazioni in società ed enti non residenti”.
Assonime sottolinea e conclude che, pur nella sua estrema ampiezza, l’espressione OCSE “shares and comparable interest (al pari dell’espressione “partecipazioni e strumenti finanziari assimilati alle partecipazioni”) non sembrerebbe comunque riferibile agli strumenti finanziari che attribuiscono meri diritti di credito, diversi cioè dagli equity interest
Il presupposto giuridico della cessione a titolo oneroso
Circa il presupposto giuridico della cessione a titolo oneroso, Assonime ricorda che esso sorge per effetto dell’alienazione della partecipazione e il realizzo di un’eventuale plusvalenza che secondo l’ordinamento domestico è riconducibile alla categoria dei “redditi diversi” e assoggettata ad imposta sostituiva del 26%.
Il nostro ordinamento domestico risulta sostanzialmente allineato all’assetto convenzionale riepilogato da Assonime, in conformità al Modello OCSE, con alcune particolarità.
Tutto ciò detto, la particolarità rispetto all’assetto del Modello OCSE è che, nell’ordinamento interno, alla diversa qualificazione reddituale dei differenziali relativi alle varie ipotesi di realizzo non si ricollega in via generale una precisa differenza di trattamento fiscale, tenuto conto che l’art. 23, comma 1, lettera f) non prevede un regime generale di non imponibilità in Italia (come Stato della fonte) delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti (o di partecipazioni detenute in Italia di società non residenti).
In ogni caso, ai fini della tassazione dei redditi di capitale, la novella in esame non reca comunque alcuna modifica rispetto all’assetto già vigente.
Verifica della soglia di prevalenza degli immobili
Circa, poi, ai criteri di verifica della soglia di prevalenza degli immobili Assonime sottolinea che, come ricordato in passato, le disposizioni in esame si applicano per le cessioni di partecipazioni in società ed enti “il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia”, con esclusione degli immobili merce e degli immobili strumentali utilizzati direttamente nell’attività d’impresa.
È pertanto necessario procedere per passaggi lineari, analizzando separatamente i vari aspetti.
Valore degli immobili
Circa il valore degli immobili, il termine “valore/value” utilizzato sia nella norma interna che nel Modello non possa che essere inteso, in senso proprio, come riferibile al corrente valore di mercato, anche se l’ancoraggio ai valori contabili (o ai costi storici) dei cespiti ridurrebbe in modo significativo il complesso problema della reperibilità dei dati e delle necessarie informazioni.
In questi termini, Assonime sottolinea come l’ancoraggio al valore corrente appare indubbiamente più coerente con la ratio sistematica di queste disposizioni che sottende l’equiparazione delle plusvalenze sulle partecipazioni in esame con le plusvalenze da cessione diretta degli immobili. Con riferimento, peraltro, alla normativa e all’interpretazione domestica, la comparazione richiesta dall’Agenzia tra valore degli immobili e valore totale dell’Attivo ai fini dell’art. 87, comma 1 lett. d) sembrerebbe coerente con il contenuto dei chiarimenti del par. 28.4 del Commentario al par. 4 dell’art. 13 del Modello secondo cui il valore degli immobili deve essere comparato con il valore di tutti i beni della società senza tenere conto dei debiti e delle altre passività (neppure se garantite da ipoteca sugli stessi immobili). Gli stessi immobili devono essere assunti in base al loro valore lordo anche se sono stati finanziati con mutui ipotecari; e ciò al fine di evitare allocazione arbitrarie di debiti
Immobili esclusi dal test di prevalenza
Per quanto attiene gli immobili esclusi dal test di prevalenza, in tema di calcolo del test di prevalenza, il legislatore italiano si è avvalso della possibilità di escludere dal computo non solo gli immobili strumentali per destinazione (come suggerito nello stesso Commentario) ma anche gli immobili merce: recita, infatti, il comma 98 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023 che “al fine dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa nonché quelli utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa”. Ed è da ritenere che questa esclusione non possa che riguardare tutti i predetti immobili, ovunque situati.
Il monitoraggio richiesto al contribuente
Il monitoraggio richiesto al contribuente deve essere costante per i valori rilevanti ai fini del test di prevalenza per tutti i 365 giorni precedenti la cessione della partecipazione.
A tal proposito, un problema che richiede di essere chiarito attiene al caso in cui, nel periodo che intercorre tra il momento della cessione delle partecipazioni e il giorno in cui (entro i 365 giorni precedenti) era stato integrato il “valore soglia” (testing period), la società abbia ceduto uno o più immobili situati nel Paese di riferimento (e ivi già assoggettati a tassazione). Il Commentario chiarisce che, a determinate condizioni, sarebbe possibile escludere, ai fini appunto della verifica del presupposto della prevalenza, il valore degli immobili alienati al fine di evitare duplicazioni di imposta (prima presso la società che deteneva l’immobile e poi presso il socio) nel presupposto, naturalmente, che la plusvalenza relativa all’immobile ceduto sia già stata assoggettata a tassazione nel Paese della fonte in cui è situato. Il tema, sottolinea Assonime necessita di essere opportunamente approfondito dall’Agenzia delle Entrate sia in termini generali sia con riferimento alle ipotesi in cui, invece, l’immobile sia stato ceduto dalla società estera (che direttamente lo possedeva) in regime di non imponibilità dovuto a possesso ultraquinquennale.
Per evitare arbitraggi, il Commentario suggerisce di limitare eventualmente la possibilità di escludere gli immobili ceduti dal computo della soglia di prevalenza ai soli casi di cessione a favore di soggetti terzi.
Resta il fatto che il monitoraggio pone notevoli problemi di accesso alle necessarie informazioni, molte delle quali non sono direttamente ricavabili dai bilanci dell’emittente (è il caso dei valori di mercato degli asset) e difficilmente disponibili da parte, soprattutto, dei soci di minoranza. Avuto riguardo al fatto che – ai fini dell’integrazione del presupposto impositivo – non sono previste soglie minime di partecipazione (come pure sarebbe stato possibile prevedere), sarebbero opportuni precisi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate a vantaggio, in particolare, dei soggetti titolari di partecipazioni di minoranza che potrebbero avere notevoli difficoltà di accesso alle necessarie informazioni, soprattutto (ma non solo) con riferimento alla stima del valore degli asset e alla destinazione degli immobili.
Come quantificare la plusvalenza imponibile
Infine, per quanto attiene i criteri di quantificazione della plusvalenza imponibile, nelle more di un intervento chiarificatore dei competenti organi dell’Amministrazione finanziaria, il par. 28.4 del Commentario al par. 4 dell’art. 13 del Modello chiarisce che, al ricorrere dei relativi presupposti, il regime di imponibilità riguarda l’intera plusvalenza realizzata dalla cessione della partecipazione anche se una parte del relativo valore deriva da asset diversi dagli immobili situati nella giurisdizione. Una impostazione, questa, che replica le indicazioni generali già presenti con riferimento alla tassazione dei capital gain nel Commentario all’art. 13 del Modello.