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Presidio di controllo per il rilascio di partite IVA
Il rafforzamento del presidio
La disposizione contenuta nel comma 15-bis.1 mira, in particolare, a consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività, al fine di intercettare quanto prima nuove partite IVA a rischio, invitando il contribuente a presentarsi in ufficio per l’esibizione di documenti contabili obbligatori e di ogni altro documento che possa attestare l’effettivo esercizio di un’attività economica. In caso di esito negativo del controllo (per mancata presentazione del contribuente o per verifica documentale con riscontro di irregolarità oppure di inidoneità degli elementi prodotti a superare i profili di rischio individuati) l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.
Nel caso in cui la cessazione della partita IVA consegua all’adozione di provvedimenti di chiusura disciplinati dal comma 15-bis e dal nuovo comma 15-bis.1, la richiesta di nuova partita IVA può avvenire solo previo rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria della durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito di violazioni fiscali e comunque non inferiore a 50.000 euro.
Nuova sanzione di 3.000 euro
Viene, inoltre, prevista una sanzione di 3.000 euro nei confronti della persona fisica destinataria del provvedimento di cessazione, in quanto titolare dell’impresa individuale, dell’attività di lavoro autonomo ovvero in qualità di rappresentate legale.
Restano fermi, con riferimento alla iscrizione nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, le disposizioni vigenti (si veda il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 110418 del 12 giugno 2017).
Per l’attuazione delle norme introdotte dalla legge di Bilancio 2023, è prevista l’adozione di uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Con il provvedimento n. 156803 del 16 maggio 2023 si prevede che l’Agenzia delle Entrate, anche sulla base dei dati trasmessi e degli esiti delle istruttorie della Guardia di Finanza, effettui specifiche analisi del rischio connesso al rilascio e all’operatività delle partite IVA di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte. Sono ricomprese anche le partite IVA già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le medesime caratteristiche din cui sopra.
Quali sono i criteri di valutazione del rischio?
La valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata sugli elementi indicati nella tabella seguente.
Oggetto elementi di rischio |
Anomalia |
Titolare della ditta individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica |
Presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto oppure manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, professionalità e abitualità nello svolgimento dell’attività del medesimo |
Tipologia e modalità di svolgimento dell’attività |
Anomalie economico-contabili nell’esercizio dell’attività; strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive |
Posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA |
Emersione di gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie. |
Gli elementi di rischio sono sviluppati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche e private o attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, nonché da ogni altra fonte informativa.
Modalità operative
I soggetti che presentano gli elementi di rischio come sopra individuati o gli altri elementi, di volta in volta individuati dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della propria analisi del rischio, sono invitati a comparire di persona presso l’ufficio competente.
L’invito contiene l’indicazione dei profili di rischio individuati e gli elementi di pericolosità fiscale riscontrati in base alle specifiche analisi effettuate.
La comparizione personale è finalizzata alla verifica dei profili di rischio propri del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, a cui è attribuita la partita IVA. Il contribuente è, inoltre, chiamato a fornire ogni chiarimento e a esibire la documentazione contabile e fiscale obbligatoria e, in ogni caso, a dimostrare documentalmente l’assenza dei profili di rischio individuati dall’ufficio.
Attività dell’Ufficio
Nei confronti dei soggetti destinatari dell’invito, l’ufficio effettua le seguenti attività:
Oggetto dell’analisi |
Tipologia del rischio |
Attività |
Profilo soggettivo del titolare della ditta individuale, lavoratore autonomo, rappresentante legale dell’ente a cui si riferisce la partita IVA |
Gravi anomalie relative al profilo soggettivo |
Riscontri volti a verificare criticità di carattere fiscale unitamente ad aspetti relativi alla reperibilità del soggetto, alle competenze professionali, al possesso dei requisiti di imprenditorialità ed alla solidità patrimoniale e finanziaria, da analizzare alla luce della specifica attività svolta |
Profilo oggettivo dell’attività |
Esistenza e idoneità della struttura organizzativa, modalità di svolgimento dell’attività dichiarata ed ogni elemento di coerenza rispetto alla stessa |
Controlli effettuati anche sulla base dell’esame della documentazione esibita in risposta all’invito e dei chiarimenti forniti |
Adempimento obblighi fiscali |
Esistenza di elementi di pericolosità fiscale |
Riscontri volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del soggetto passivo, anche in relazione alle correlate violazioni individuate dall’ufficio. |
Gli esiti delle analisi e dei controlli sono resi disponibili alla Guardia di Finanza anche tramite strumenti informatici. In ogni caso, lo svolgimento dei sopra elencati controlli non preclude la facoltà per l’ufficio di porre in essere ogni ulteriore e differente attività, secondo i poteri previsti dalla legge.
Provvedimento di cessazione della partita IVA
L’Ufficio delle Entrate territorialmente competente notifica al contribuente il provvedimento di cessazione della partita IVA, con decorrenza retroattiva dalla data di registrazione in Anagrafe tributaria, qualora lo stesso:
– non ottemperi all’invito dell’ufficio;
– non fornisca gli elementi idonei a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio, anche a seguito della presentazione della documentazione richiesta.
La cessazione della partita IVA comporta l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie.
Attenzione La norma prevede espressamente la non applicabilità della sanzione unica in caso di concorso di violazioni e continuazione (art. 12, D.Lgs. n. 472/1997).
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Ciascun operatore potrà verificare in ogni momento se nei confronti di un proprio fornitore o di un proprio cliente sia stato emesso un provvedimento di cessazione della partita IVA, al fine di evitare il coinvolgimento, anche indiretto, in meccanismi evasivi o fraudolenti.
Richiesta di attribuzione di partita IVA successiva al provvedimento di cessazione
Qualora siano state commesse violazioni fiscali prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme (comprensive di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori) ancora dovute se superiori a 50.000 euro.