Partite Iva, per i tetti si guarda al 2019
- 21 Ottobre 2019
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista


La stretta pendente sul regime forfettario dal 2020 pone la necessità di verificare quali comportamenti adottare per evitare una dolorosa fuoriuscita dal regime agevolato
di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin
Abusi nelle partite Iva, scattano i controlli
2′ di lettura
La stretta pendente sul regime forfettario dal 2020 pone la necessità di verificare quali comportamenti adottare per evitare una dolorosa fuoriuscita dal regime agevolato. Poiché le modifiche – se confermate nel testo definitivo della manovra – entrano in vigore dal 1° gennaio, i nuovi requisiti per l’accesso o la permanenza il prossimo anno dovranno essere verificati già con riferimento all’anno 2019.
Beni strumentali
Secondo il Dpb, il requisito da rispettare dovrebbe essere quello di non possedere al termine del periodo d’imposta beni strumentali (costo complessivo al lordo degli ammortamenti) per un importo superiore a 20mila euro. Le Entrate hanno chiarito che rileva lo stock esistente a fine anno (esclusi, quindi beni ceduti nel periodo d’imposta).
Sempre stando alla vecchia versione della norma (che dovrebbe essere reintrodotta) non concorrerebbero alla formazione del limite i beni immobili utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione, comunque acquisiti, anche se detenuti in locazione.
Rileverebbero, invece: i beni in leasing, (qui si guarda al costo sostenuto dal concedente), i cespiti in locazione, noleggio e comodato, per i quali vale il valore normale determinato alla data del contratto. Per verificare il limite si dovrebbe far riferimento al costo al netto dell’Iva, anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione (circolare delle Entrate 6/E del 2015). Non concorrerebbero, invece, al calcolo del plafond i beni strumentali con costo inferiore a 516,45 euro.
Spese per lavoro
La nuova causa di esclusione dovrebbe prevedere un limite di 20mila euro di spese per lavoro dipendente o compensi a collaboratori. L’Agenzia aveva chiarito che al limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore e dai suoi familiari.
Redditi da lavoro dipendente
Secondo il Dpb non dovrebbero poter aderire al regime agevolato (dal 2020) nemmeno quei soggetti che nell’anno precedente (2019) hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati oltre i 30mila euro. Il limite non opererebbe se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente (es. 2019), sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo per raggiungere la soglia.