Passaggio al regime forfetario: come compilare il modello IVA 2023

comunicare la fuoriuscita dal regime ordinario;

versare l’imposta relativa alle operazioni soggette ad esigibilità differita e, facoltativamente, ad esercitare la detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni/servizi soggetti al regime del “cash accounting”;

rettificare la detrazione dell’imposta per i beni/servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e per i beni ammortizzabili;

chiedere a rimborso, ovvero a utilizzare in compensazione “orizzontale”, l’eccedenza detraibile d’imposta emergente dalla dichiarazione.

Comunicazione della fuoriuscita dal regime ordinario

I contribuenti che intendono avvalersi del regime forfetario dal 1° gennaio 2023 devono anzitutto compilare il rigo VA14 della dichiarazione IVA relativa all’anno 2022 barrando la casella 1 per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione precedente all’applicazione del regime.

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Operazioni con esigibilità o detraibilità dell’IVA differita

Per effetto dell’art. 1, comma 62, della legge n. 190/2014, nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2022, i contribuenti intenzionati ad avvalersi del regime forfetario dal 1° gennaio 2023 devono tenere conto dell’imposta dovuta per le operazioni per le quali l’esigibilità non si è ancora verificata.

In sostanza, con il passaggio al regime forfetario, i contribuenti rinunciano al differimento dell’esigibilità e, quindi, sono tenuti a versare l’imposta anche se i cessionari/committenti non hanno ancora pagato i corrispettivi fatturati e non è ancora trascorso un anno dall’effettuazione delle operazioni.

Correlativamente, nella liquidazione IVA relativa all’anno 2022 è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni/servizi soggetti al regime del cash accounting, anche se i corrispettivi non sono stati ancora pagati e non è decorso un anno dal momento in cui l’imposta diventa esigibile secondo le regole ordinarie.
Come precisato dalla risposta a interpello n. 190 del 2019, se il contribuente rinuncia all’esigibilità differita dell’IVA e i corrispettivi restano insoluti, per esempio perché il cessionario/committente è assoggettato ad una procedura concorsuale, la nota di variazione in diminuzione di cui all’art. 26, commi 2 e 3-bis, del D.P.R. n. 633/1972 non può essere emessa per recuperare l’IVA versata e non incassata, in quanto il regime forfetario preclude l’esercizio della detrazione.
Tuttavia, al fine di garantire la neutralità dell’imposta, che implica il versamento della sola imposta effettivamente incassata, il contribuente in regine forfetario può presentare l’istanza di rimborso di cui all’art. 30-ter, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.

Rettifica della detrazione IVA

All’atto dell’accesso al regime forfetario, l’art. 1, comma 61, della legge n. 190/2014 impone di effettuare la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 per i beni/servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e per i beni ammortizzabili.

L’IVA relativa a beni/servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.

Il versamento dell’eventuale importo a debito va operato in un’unica soluzione e l’imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione deve essere compresa nel rigo VF70 riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972.
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IVA a credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2022

Sempre con riferimento alla dichiarazione IVA relativa all’ultimo periodo di applicazione dell’imposta nei modi ordinari, l’art. 1, comma 63, della legge n. 190/2014 prevede che, laddove, eseguite le opportune rettifiche previste dall’art. 19-bis2 del decreto IVA, emerga un’eccedenza di credito IVA, la stessa può essere chiesta a rimborso, ovvero utilizzata in compensazione “orizzontale”, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Tenuto conto che il citato art. 1, comma 63, legge. n. 190/2014 non fa rifermento ai presupposti previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 30, D.P.R. n. 633/1972, in presenza dei quali il credito IVA può essere chiesto a rimborso, la circolare n. 10/E/2016 (§ 4.1.5) ha chiarito che il diritto al rimborso dell’eccedenza maturata nell’ultima dichiarazione presentata prima dell’accesso al regime forfetario non è subordinato alle ordinarie condizioni previste dal richiamato art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, ma discende dalla previsione di uno specifico ed ulteriore presupposto di rimborso introdotto dalla normativa relativa al regime forfetario. Trattandosi di rimborsi IVA è comunque applicabile la disciplina contenuta nell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972.

I contribuenti che applicano il regime forfetario dal 1° gennaio 2023 indicano l’imposta che intendono chiedere a rimborso risultante dalla dichiarazione IVA relativa all’anno 2022 nel rigo VX4, casella 3 (codice 11).

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