Patent box: chiarite le modalità operative per passare dal vecchio al nuovo regime
- 25 Febbraio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina del Patent Box così come introdotta dal D.L. n. 146/2021.
Si tratta della circolare n. 5/E del 24 febbraio 223 che è frutto di una pubblica consultazione con gli operatori del settore e di un provvedimento datato sempre 24 febbraio.
La circolare, rispetto alla bozza messa in pubblica consultazione a gennaio, contiene alcune novità che sono state introdotte per risolvere alcune criticità segnalate durante la predetta consultazione.
Inoltre, ampio spazio è dato al regime transitorio e, nello specifico, vengono fornite istruzioni operative per rinunciare alla vecchia procedura, anche se si è in fase di rinnovo del vecchio accordo.
Il provvedimento, invece, apporta alcune modifiche al precedente provvedimento del 15 febbraio 2022 per tener conto delle nuove indicazioni emerse e per renderlo maggiormente aderente al dettato normativo.
Proviamo ad evidenziare i chiarimenti più significativi contenuti nella circolare non prima di aver descritto, sommariamente, in cosa consiste il Nuovo Patent Box.
Nuovo regime del Patent Box
È stata introdotta una nuova opzione, della durata quinquennale, che sostituisce l’agevolazione come sopra descritta (art. 6, D.L. n. 146/2021).
In particolare, ai soggetti titolari di reddito d’impresa è data la possibilità di esercitare una opzione per la durata di cinque periodi d’imposta, irrevocabile e rinnovabile, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
Il nuovo regime Patent box, pur mantenendo i principi di base e i requisiti sostanziali del precedente, modifica la struttura del meccanismo agevolativo.
Al posto della parziale detassazione del reddito di impresa derivante dall’impiego di beni intangibili, il nuovo beneficio consiste in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali, da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento.
In pratica, per chi esercita l’opzione, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 110%.
La comunicazione dell’opzione va fatta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.
L’agevolazione si applica a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni di cui sopra.
Inoltre, viene previsto che i soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione predisponendo una apposita documentazione secondo le indicazioni rese note dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 15 febbraio 2022, che è stato modificato dal provvedimento 24 febbraio 2023.
Chiarimenti contenuti nella circolare n. 5/E/2023
L’Agenzia delle entrate, nel mese di gennaio 2023, ha predisposto e resa pubblica una bozza di circolare con alcuni chiarimenti ed indicazioni operative sul nuovo regime.
Durante la pubblica consultazione che ne è seguita, sono stati evidenziati alcuni punti critici di cui l’agenzia delle entrate ha tenuto conto nella stesura finale del documento di prassi.
In particolare, è stata affrontata una prima criticità in merito alla condizione richiesta dalla norma, secondo il quale i beni agevolabili devono essere “utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa”.
Su questo punto, si chiarisce che non va considerato “utilizzato” un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non viene impiegato nei processi aziendali (ad esempio per ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato).
Un’altra criticità risolta riguarda il coordinamento tra la disciplina del nuovo regime Patent box e quella del credito d’imposta ricerca e sviluppo.
A tale proposito, la disciplina su quest’ultimo bonus (art. 1, comma 2023 legge n. 160/2019) prevede che per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
L’Agenzia delle entrate chiarisce che il Patent box deve essere qualificato come sovvenzione che insiste sulle stesse spese di ricerca e sviluppo ammissibili alla disciplina del relativo credito d’imposta.
Da ciò, ne deriva che la base di calcolo del credito d’imposta deve essere decurtata dell’imposta sui redditi e dell’IRAP riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box.
La conseguenza di tale impostazione è che relativamente ai periodi d’imposta interessati dall’agevolazione occorre restituire il credito d’imposta, eventualmente già fruito.
Comunque, non sono dovute sanzioni ed interessi in quanto, il contribuente, al momento della fruizione del credito d’imposta, ha legittimamente applicato le norme in vigore.
Regime transitorio
E’ previsto un regime transitorio per il passaggio dalle vecchie alle nuove disposizioni.
In particolare, i soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzione per il “vecchio” patent box, afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 22 ottobre 2021, possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al nuovo regime agevolativo, previo invio di apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente.
L’Agenzia delle entrate chiarisce che i contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio presso il quale la procedura è pendente.
Tale rinuncia va inviata anche se il contribuente ha presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto.
E’ anche possibile permanere nel precedente regime di Patent box, a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021.
In questo caso, chi intende stipulare un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria può concludere una procedura già avviata sotto il precedente regime.
Decorrenza del nuovo regime
Un ultima precisazione va fatta in merito alla decorrenza delle nuove disposizioni.
Il nuovo Patent box può essere applicato a partire dal 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del D.L. n.146/2021.
Più precisamente:
– per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021;
– per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. periodo d’imposta a cavallo) il nuovo regime si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021.
Inoltre, a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 non sono più esercitabili le opzioni relative al precedente regime.