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Patent Box: come recuperare il beneficio in caso di accordo con l’Amministrazione

Patent Box: Come Recuperare Il Beneficio In Caso Di Accordo Con L'amministrazione

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello nn. 39, 40 e 41 del 9 febbraio 2024 in tema di Patent Box.

L’accordo con l’AdE

Gli effetti della sottoscrizione dell’accordo di ruling sono disciplinati dall’articolo 4, comma 4, del ”decreto Patent Box” del 28 novembre 2017 secondo cui ”Nelle more della stipula dell’accordo di cui all’articolo 31­ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti beneficiari determinano il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie.

Al fine di consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l’istanza di ruling di cui al comma 3, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, può essere indicata, in deroga al comma 2, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling.

Come evidenziato nella circolare del 7 aprile 2016, n. 11/E: ”La relazione illustrativa chiarisce che resta ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa ”a favore” di cui all’articolo 2, comma 8­bis, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322 se ne ricorrono i termini di legge”.

Alla luce di quanto stabilito nel citato decreto Patent Box qualora non si raggiunga un accordo per la determinazione del reddito con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale si è fatta richiesta di ammissione alla procedura di ruling internazionale, i soggetti beneficiari sono in ogni caso tenuti a determinare il reddito secondo le regole ordinarie.

Tuttavia, al fine di consentire ai contribuenti obbligati alla presentazione di un’istanza di ruling (come, ad esempio, l’istante in relazione all’utilizzo diretto del bene secondo la normativa ratione temporis vigente) l’accesso al beneficio fin dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sottoscrizione dell’accordo di ruling, restando ferma la possibilità di presentare istanza di rimborso o dichiarazione integrativa ”a favore” di cui all’articolo 2, commi 8 e 8­bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 se ne ricorrono i termini di legge.

In particolare, come già chiarito con la citata Circolare n. 11/E del 2016, è stato riconosciuto che il soggetto interessato possa recuperare il beneficio patent box, derivante dalla conclusione di un accordo con l’amministrazione, sia in un’unica dichiarazione integrativa successiva all’accordo, cumulando la quota di reddito agevolabile delle annualità precedenti, sia, in alternativa, con distinte dichiarazioni integrative relative a ciascun periodo di imposta compreso tra la data di presentazione della istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo.

Il soggetto investitore

Con riferimento alla qualificazione generale del soggetto ”investitore” in materia Patent box, si fa riferimento al Provvedimento prot. n. 48243/22, il quale al punto xii delle Definizioni, stabilisce che: ”per ‘investitore”’ si intende il soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili, il quale realizza gli investimenti in attività rilevanti nell’ambito della sua attività d’impresa, sostiene i relativi costi, assumendo i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati? non rientra nella definizione di investitore il soggetto che, pur essendo titolare del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale agevolabile, non resta inciso dai costi sostenuti nell’effettuazione dei suddetti investimenti in attività rilevanti o, comunque, non sopporta il rischio degli investimenti, né acquisisce i benefici delle attività rilevanti”.

Per quanto concerne la figura del soggetto investitore nell’ambito specifico dei consorzi, si richiama quanto chiarito al paragrafo 3.2 della Circolare n. 5/E del 2023 per cui per quanto riguarda i consorzi, occorre distinguere il caso in cui essi effettuino direttamente gli investimenti nell’attività di ricerca e sviluppo dal caso in cui essi siano lo strumento attraverso il quale vengono effettuate, in comune, dette attività. Qualora il consorzio, pur svolgendo l’attività di ricerca e sviluppo, non assumesse la veste di soggetto ”investitore”, in quanto opera secondo il meccanismo del riaddebito alle imprese consorziate dei costi sopportati, indipendentemente dal fatto che l’ente abbia o meno rilevanza esterna, il rischio dell’investimento grava sulle imprese partecipanti, in relazione alla quota di costi da ciascuna sostenuta attraverso il ”ribaltamento” operato dal consorzio. In tale fattispecie, l’agevolazione spetterà a ciascuna impresa consorziata.

Conseguentemente, ferma restando la sussistenza di tutte le condizioni poste dalla disciplina agevolativa, ogni impresa consorziata applicherà la maggiorazione del 110% avendo riguardo alla quota di costi di propria competenza.

Laddove il consorzio non assume la veste di soggetto ”investitore”, l’agevolazione Patent box spetta, dunque, alle singole Società consorziate, in quanto il rischio dell’investimento grava sulle imprese partecipanti in relazione alla quota di costi da ciascuna sostenuta attraverso il ”ribaltamento” operato dal consorzio.

Nell’ipotesi in cui il consorzio/società consortile commissioni le attività di ricerca e sviluppo a società legate da rapporti di controllo alle società consorziate, la fattispecie sarebbe riconducibile alle previsioni di cui al comma 4 dell’articolo 6 del decreto Patent box del decreto­legge n. 146 del 2021, con la conseguenza che non sarebbero agevolabili le spese sostenute dal consorzio e ribaltate alle imprese consorziate.

Deduzione PB in ipotesi di accordo aggiuntivo

In relazione alle previsioni dell’articolo 4 del decreto Patent box con la circolare n. 11/E del 2016 sono già state fornite alcune precisazioni e, in particolare, è stato rappresentato l’esempio di un un contribuente con esercizio coincidente con l’anno solare che ha esercitato l’opzione e presentato l’istanza di ruling nell’anno 2015 e che ha sottoscritto l’accordo di ruling nel mese di aprile 2017. A tale riguardo, con il predetto documento di prassi si chiarisce che, in alternativa agli strumenti ordinari di rettifica delle dichiarazioni già presentate (ovvero all’istanza di rimborso in merito alle maggiori imposte versate), ”il contribuente può fruire dell’agevolazione per le tre annualità considerate ­ 2015, 2016 e 2017 ­ nella dichiarazione Unico 2018 da presentare entro il 30 settembre 2018.

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