Pensione di fonte estera: quando si applica l’imposta sostitutiva dell’IRPEF

Le prestazioni pensionistiche integrative erogate ad un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Italia, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di pensione, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 245 dell’8 marzo 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 246 dell’8 marzo 2023 riguardante l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

Come chiarito con la citata circolare n. 21/E del 2020, le persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni indicati nel predetto articolo 24­ter del TUIR, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero (secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, del medesimo TUIR), ad un’imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni).

In sostanza, l’applicazione del regime in argomento è subordinata alla condizione che la persona fisica che si trasferisce in Italia possieda redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri.

In linea generale, le prestazioni pensionistiche integrative erogate ad un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in Italia, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana.

A cura della Redazione

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