Un emendamento estende il bonus attualmente in vigore anche ai veicoli «verdi» come autoveicoli e motoveicoli ibridi o completamente elettrici
di Daniela Stefani
Mattarella: i disabili sono una risorsa di cui il Paese si priva
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Un emendamento al decreto fiscale, se approvato, andrebbe a colmare una lacuna normativa che risulta incomprensibile in questo momento di grande attenzione alla tutela dell’ambiente. Introdurrebbe infatti le autovetture elettriche ed ibride tra quelle che beneficiano delle agevolazione fiscali se “utilizzate” dagli invalidi.
La situazione attuale
Le norme fino ad ora prevedono che possano essere agevolabili i motocicli a tre ruote (articolo 53 comma 1 lettere b) e c) del Dlgs 285/1992) e le autovetture ed autoveicoli (articolo 54 comma 1 lettere a), c) e f) del Dlgs 285/1992) di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e fino a 2800 centimetri cubici se con motore a gasolio. Naturalmente la lettera della norma esclude oggi dalle agevolazioni tutte le autovetture più ecologiche di cui si vorrebbe invece una maggiore diffusione sul mercato per motivi di natura ecologica.
Il sistema fiscale prevedere sostanzialmente due tipi di agevolazione su acquisto e adattamento dei mezzi destinati alla locomozione dei soggetti disabili e in particolare:
Agevolazione Iva – Il Dpr 633/72 nella tabella A prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4% sull’acquisto di motoveicoli, autovetture e autoveicoli adattati per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, dei soggetti non vedenti e dei soggetti sordomuti se ceduti ai soggetti stessi o ai famigliari di cui sono fiscalmente a carico nonché sulle spese sostenute per il loro adattamento.
Agevolazione imposte dirette – Il Tuir prevede la detrazione di imposta nella misura del 19% (su un massimo di 18.075,99 euro e rateizzabile in quattro anni) del prezzo di acquisto e delle spese di adattamento e manutenzione straordinaria dei veicoli adattati in funzione delle limitate capacità motorie permanenti dei disabili e dei veicoli anche non adattati per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale che godano di indennità di accompagnamento o con gravi limitazioni alla deambulazione o pluriamputate o per il trasporto di non vedenti e sordi. Ai fini del godimento della agevolazione occorre che la grave e permanente invalidità o menomazione risulti dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ex legge 104/92 o da altra Commissione medica pubblica. Il diritto all’indennità di accompagnamento e/o invalidità totale sostituiscono la certificazione espressa. Il possesso dei requisiti può essere autocertificato. Il bonus spetta su un solo veicolo ed una sola volta in 4 anni.
Cosa cambia
Se verrà approvato l’emendamento proposto, entrambe le citate agevolazioni fiscali spetteranno anche per le autovetture e gli autoveicoli ibridi (sempre con cilindrata fino a 2.000 cc se a benzina e fino a 2.800 cc se a gasolio) e per quelle elettriche di potenza non superiore a 150 kW.
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