Per i redditi agrari revisione in chiave 4.0
- 25 Maggio 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
Per comprendere la disciplina dei redditi agrari, occorre soffermarsi sulla definizione di imprenditore agricolo disciplinata dall’art. 2135 c.c. e che ricomprende le seguenti attività:
– coltivazione del terreno e silvicoltura;
– allevamento di animali;
– attività agricole connesse.
Si considerano attività agricole connesse le attività di cui all’art. 2135, comma 3, c.c. ovvero quelle dirette rispettivamente alla manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti, che vengono ottenuti prevalentemente dalle attività agricole per eccellenza e quindi dalla coltivazione del fondo, dalla silvicoltura e dell’allevamento degli animali.
Le attività connesse devono rispettare due requisiti:
– soggettivo: che siano svolte dall’imprenditore agricolo;
– oggettivo: prevalenza di prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo/allevamento.
Da qui trae origine il significato di prevalenza, che si realizza nell’esercizio dell’attività connessa circa i prodotti ottenuti dal proprio fondo, bosco o allevamento rispetto a quelli che derivano da terzi.
Tassazione catastale o redditi diversi?
Lo scopo dello svolgimento di dette attività deve essere finalizzato, a parere dell’Ufficio, a migliorare la qualità del prodotto finale e aumentare la redditività complessiva dell’impresa agricola.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate riporta l’esempio dell’impresa vitivinicola che si avvale nell’esercizio dell’attività di vini da taglio acquistati al fine di migliorare la qualità del prodotto finale e aumentare la redditività complessiva dell’impresa agricola.
Non si evidenzia, invece, un legame di accessorietà e strumentalità rispetto a un’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento, nel caso dell’imprenditore agricolo che si limita a commercializzare altri prodotti acquistati presso terzi.
Alla luce delle premesse fin ora analizzate, quali sono i regimi impositivi da applicare?
– prodotti propri, ossia ottenuti dall’esercizio dell’attività agricola principale (coltivazione del fondo, silvicoltura);
– allevamento di animali, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.
– attività connesse anche se non svolte sul terreno, purché: i) i beni e le attività rientrino in quelle previsti da un apposito decreto emanato con cadenza annuale ii) i beni siano ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.
Attenzione A tale fine occorre fare riferimento al decreto del 13 febbraio 2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015). |
– fornitura di servizi: l’impresa applica il coefficiente di redditività del 25% al fatturato realizzato mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda impiegate nell’attività agricola principale.
A parere dell’Ufficio, le risorse dell’azienda normalmente utilizzate nell’attività agricola svolta “sono da individuare tra gli elementi materiali e immateriali necessari al conseguimento dell’obiettivo aziendale. Ad esempio, i terreni, i fabbricati, le attrezzature, il personale, il capitale, il know-how, ecc.”.
Le novità della riforma fiscale sui redditi agrari
Rispetto a tale regime si prevede:
– l’estensione del regime di imposizione su base catastale alle modalità di coltivazione innovative (come vertical farm, micropropagazione);
– la riconducibilità dei redditi relativi ai beni (anche immateriali) derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento, che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all’art. 2135, comma 1, c.c., con eventuale assoggettamento ad imposizione semplificata;
– l’introduzione di procedimenti anche digitali che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura presenti in catasto con quelle effettivamente svolte;
– la revisione ai fini di semplificazione del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.
Dunque, le disposizioni contenute nella riforma fiscale guidano il mercato verso nuove modalità di coltivazione, con una rivisitazione del regime di imposizione su base catastale di talune categorie di attività agricole, di cui all’art. 2135, comma 1, c.c..