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Per i redditi agrari revisione in chiave 4.0

Per I Redditi Agrari Revisione In Chiave 4

Per comprendere la disciplina dei redditi agrari, occorre soffermarsi sulla definizione di imprenditore agricolo disciplinata dall’art. 2135 c.c. e che ricomprende le seguenti attività:

– coltivazione del terreno e silvicoltura;

– allevamento di animali;

– attività agricole connesse.

Si considerano attività agricole connesse le attività di cui all’art. 2135, comma 3, c.c. ovvero quelle dirette rispettivamente alla manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti, che vengono ottenuti prevalentemente dalle attività agricole per eccellenza e quindi dalla coltivazione del fondo, dalla silvicoltura e dell’allevamento degli animali.

Le attività connesse devono rispettare due requisiti:

– soggettivo: che siano svolte dall’imprenditore agricolo;

– oggettivo: prevalenza di prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo/allevamento.

Da qui trae origine il significato di prevalenza, che si realizza nell’esercizio dell’attività connessa circa i prodotti ottenuti dal proprio fondo, bosco o allevamento rispetto a quelli che derivano da terzi.

Tassazione catastale o redditi diversi?

Nella circolare n. 44/E del 2002, l’Ufficio considera le attività connesse come strumentali e complementari rispetto all’attività principale di produzione dei prodotti agricoli, in modo da costituirne la naturale integrazione.

Lo scopo dello svolgimento di dette attività deve essere finalizzato, a parere dell’Ufficio, a migliorare la qualità del prodotto finale e aumentare la redditività complessiva dell’impresa agricola.

A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate riporta l’esempio dell’impresa vitivinicola che si avvale nell’esercizio dell’attività di vini da taglio acquistati al fine di migliorare la qualità del prodotto finale e aumentare la redditività complessiva dell’impresa agricola.

Non si evidenzia, invece, un legame di accessorietà e strumentalità rispetto a un’attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento, nel caso dell’imprenditore agricolo che si limita a commercializzare altri prodotti acquistati presso terzi.

In seguito, infatti, l’Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 44/E del 2004) ha chiarito che la commercializzazione dei prodotti altrui è del tutto priva di ogni legame di strumentalità con l’attività di coltivazione del fondo o di allevamento e non rientra nel novero dei redditi agrari.

Alla luce delle premesse fin ora analizzate, quali sono i regimi impositivi da applicare?

– prodotti propri, ossia ottenuti dall’esercizio dell’attività agricola principale (coltivazione del fondo, silvicoltura);

– allevamento di animali, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.

– attività connesse anche se non svolte sul terreno, purché: i) i beni e le attività rientrino in quelle previsti da un apposito decreto emanato con cadenza annuale ii) i beni siano ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

Attenzione

A tale fine occorre fare riferimento al decreto del 13 febbraio 2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015).

b) art. 56-bis TUIR (Prevalenza di prodotti propri) qualora l’attività riguardi:
– beni diversi da quelli elencati nel D.M. 13 febbraio 2015: l’impresa determina il reddito in modo forfettario applicando all’ammontare dei corrispettivi conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15% (salvo opzione per il regime ordinario).

– fornitura di servizi: l’impresa applica il coefficiente di redditività del 25% al fatturato realizzato mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda impiegate nell’attività agricola principale.

I redditi ottenuti dalla trasformazione delle quantità eccedenti devono, invece, essere determinati in base alle regole in materia di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 56TUIR.
c) art. 56 TUIR (Prevalenza di prodotti di terzi): qualora le attività non siano esercitate congiuntamente a un processo di manipolazione, trasformazione o connessione con l’attività agricola principale, l’intero reddito prodotto costituisce reddito d’impresa. Tali redditi saranno esclusi anche dall’applicazione del regime forfettario di cui allo stesso art. 56-bis TUIR.
Con la risposta a interpello n. 446 del 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni sui requisiti necessari affinché le attività agricole non siano considerate commerciali.

A parere dell’Ufficio, le risorse dell’azienda normalmente utilizzate nell’attività agricola svolta “sono da individuare tra gli elementi materiali e immateriali necessari al conseguimento dell’obiettivo aziendale. Ad esempio, i terreni, i fabbricati, le attrezzature, il personale, il capitale, il know-how, ecc.”.

Le novità della riforma fiscale sui redditi agrari

L’art. 5, comma 1, lettera b), del disegno di legge delega per la riforma fiscale ha coinvolto anche il settore agricolo, con interventi che rispondono a una modalità di coltura 4.0, ovvero che garantisca più produzione e meno sprechi con una maggiore attenzione alla qualità e sostenibilità.
Il reddito agrario è determinato, in base all’art. 34 TUIR, mediante l’applicazione di tariffe d’estimo fissate dalla legge catastale e sottoposte a revisione periodica.

Rispetto a tale regime si prevede:

– l’estensione del regime di imposizione su base catastale alle modalità di coltivazione innovative (come vertical farm, micropropagazione);

– la riconducibilità dei redditi relativi ai beni (anche immateriali) derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento, che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all’art. 2135, comma 1, c.c., con eventuale assoggettamento ad imposizione semplificata;

– l’introduzione di procedimenti anche digitali che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura presenti in catasto con quelle effettivamente svolte;

– la revisione ai fini di semplificazione del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.

Dunque, le disposizioni contenute nella riforma fiscale guidano il mercato verso nuove modalità di coltivazione, con una rivisitazione del regime di imposizione su base catastale di talune categorie di attività agricole, di cui all’art. 2135, comma 1, c.c..

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