Per la detrazione IVA c’è tempo fino alla presentazione della dichiarazione annuale

Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2022, ricevute entro il 31 dicembre 2022, ma registrate nel 2023, permettono la detrazione dell’IVA solo fino al 30 aprile 2023 (che slitta al 2 maggio, poiché il 30 aprile cade di domenica e il 1° maggio è festivo), ossia entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2022.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017, l’art. 19, D.P.R. n. 633/1972 prevede che il diritto alla detrazione dell’IVA sui beni e servizi acquistati o importati sorge quando l’imposta diviene esigibile e va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui tale diritto alla detrazione è sorto (e alle condizioni esistenti in quel momento).
sostanziale: esigibilità dell’imposta (coincidente con l’effettuazione dell’operazione in base ai criteri di cui all’art. 6, D.P.R. n. 633/1972);
formale: possesso di una valida fattura (redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21, D.P.R. n. 633/1972).
È, infatti, da tale momento che il soggetto passivo (cessionario/committente) può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità di cui all’art. 25 del decreto IVA, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento all’acquisto di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificate entrambe tali condizioni.

In termini operativi

Con riferimento agli acquisti di beni e servizi e alle importazioni effettuati nel corso del 2022, la detrazione dell’IVA è ammessa solo a condizione che l’operazione si intenda effettuata ai fini IVA nel 2022 e che entro il 31 dicembre 2022 sia stata ricevuta la fattura e la si abbia registrata.

Quindi, in pratica si possono verificare le seguenti fattispecie.

Fatture ricevuto in corso d’anno e registrate

Acquisti effettuati nel mese di dicembre 2022 e contestuale emissione e ricezione della fattura: il contribuente poteva far concorrere l’IVA assolta sugli acquisti nella liquidazione di dicembre 2022 da effettuarsi entro il 16 gennaio 2023.

Fatture “dimenticate nel cassetto”

Diversamente, laddove la fattura ricevuta in data 26 dicembre 2022 non sia stata registrata entro la fine dell’anno e quindi non abbia concorso alla liquidazione IVA dello stesso mese, il contribuente ha diritto a portare l’imposta in detrazione in dichiarazione, previa la registrazione della fattura in appositi sezionali creati nei registri IVA 2023 (permettendo in questo modo non solo una più immediata identificazione dell’imposta, ma anche di neutralizzare l’IVA relativa alle operazioni 2022 che non devono concorrere alle liquidazioni del 2023).

Quindi, l’IVA esposta su una fattura di acquisto datata 2022 e ricevuta nello stesso anno – e che, per vari motivi, non sia stata annotata in contabilità alla sua ricezione o in un momento successivo (c.d. “fatture dimenticate nel cassetto”), all’interno di una liquidazione relativa al 2022 – potrà essere detratta al massimo entro il 30 aprile 2023 (termine per la dichiarazione IVA relativa al 2022).

Per poterlo fare, tuttavia, la registrazione di tale fattura nei primi quattro mesi del 2023 dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche relative al 2022 – concorra alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA 2023.

Esempio

Si ipotizzi che una società con liquidazione IVA mensile abbia acquistato dei beni in data 20 dicembre 2022, con consegna della merce e della relativa fattura nello stesso mese.

L’imposta a credito su tale cessione di beni confluisce, previa registrazione della fattura di acquisto nel 2022, nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2022 (da eseguire il 16 gennaio 2023).

L’imprenditore che, avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31 dicembre 2022, non l’abbia annotata nel 2022, può registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2023 (2 maggio, termine di presentazione della dichiarazione per l’anno 2022) in un’apposita sezione del registro IVA. In tal caso, il credito IVA concorre alla formazione del saldo della dichiarazione annuale relativa all’anno 2022.

Come compilare la dichiarazione annuale IVA

Con riferimento al caso in esame, dunque, nella dichiarazione IVA 2023 (relativa al 2022) andrà riportata nel quadro VF non solo l’imposta delle fatture di acquisto registrate nel 2022 (e fatte concorrere alle liquidazioni periodiche 2022), ma anche quella sugli acquisti effettuati nel 2022, per i quali si sia verificata l’esigibilità dell’imposta in quell’anno, si sia in possesso della fattura, e l’annotazione del documento sia avvenuta nel registro IVA degli acquisti nel 2023 (entro il 2 maggio 2023), in apposito sezionale.

Secondo quanto riportato nelle istruzioni alla dichiarazione IVA 2023, infatti, nei righi da VF1 a VF13 devono essere indicati gli acquisti soggetti a imposta, per i quali si è verificata l’esigibilità ed è stato esercitato, nel 2022, il diritto alla detrazione.

Attenzione

Nella circolare n. 1/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il soggetto passivo che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti documentati da fatture ricevute entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti (sostanziale e formale) necessari per l’esercizio della stessa, può, comunque, recuperare l’imposta mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa a favore (entro il termine massimo del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione in cui doveva essere esercitato il diritto alla detrazione).

Fatture a cavallo d’anno

Operazione di acquisto effettuata il 26 dicembre 2022, con fattura emessa e ricevuta il 3 gennaio 2023: la relativa IVA sarà di competenza dell’anno 2023, con possibilità di portarla in detrazione già con la liquidazione IVA di gennaio 2023 (16 febbraio 2023) ed entro il termine ultimo coincidente con la presentazione della dichiarazione annuale IVA (30 aprile 2024).

Ricezione della fattura e detrazione IVA

Effettuazione operazione

Ricezione fattura

Registrazione fattura

Momento della detrazione IVA

Termine ultimo per la detrazione IVA

23 ottobre 2023

30 ottobre 2023

30 ottobre 2023

16 novembre 2023

30 aprile 2024 (dichiarazione annuale IVA 2023)

23 ottobre 2023

15 novembre 2023

15 novembre 2023

16 novembre 2023

23 ottobre 2023

17 novembre 2023

17 novembre 2023

16 dicembre 2023

23 ottobre 2023

17 novembre 2023

3 dicembre 2023

16 gennaio 2024

23 ottobre 2023

30 dicembre 2023

3 gennaio 2024

Dichiarazione annuale IVA 2023 (registrazione della fattura in apposito sezionale)

27 dicembre 2023

3 gennaio 2024

3 gennaio 2024

16 febbraio 2024

30 aprile 2025 (dichiarazione annuale IVA 2024)

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