Per la riforma della riscossione la delega fiscale centra l’obiettivo. Resta qualche perplessità

E’ stata definitivamente approvata la legge delega per la riforma tributaria ed è, quindi, il momento per cercare d’approfondirne sul piano tecnico i tratti più significativi, anche in vista degli ulteriori sviluppi prefigurati dalla stessa legge delega per l’attuazione dei principi e dei criteri specifici che la connotano.

Il punto più rilevante, sul piano tecnico, è senza dubbio quello della revisione del sistema nazionale della riscossione a cui è dedicato l’art. 18, oltre che una parte dell’art. 19. Sui temi qui affrontati vi sono stati nel tempo inappropriati interventi legislativi e accorati moniti della Consulta, mettendo in luce l’incompatibilità costituzionale e la sostanziale afunzionalità della disciplina della riscossione nel suo complesso. Rendendone così assolutamente necessitata l’urgente riforma.

Nel 1° comma dell’art. 18, in una rastremata concatenazione di cui alle lettere a – b – c – d – e – f – g – h – i – l, si sono dispiegati i principi e criteri direttivi sui quali dovrà svilupparsi concretamente un’appropriata regolamentazione de iure condendo. I punti di maggiore novità sono contenuti alla lettera e) sub 1) e nell’intero contesto della lettera f), dove, rispettivamente, si prevede: il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per le entrate da affidare all’agente della riscossione (attraverso la semplificazione del procedimento di cui all’art. 29, comma 1, del D.L. n. 78, convertito in legge n. 122 del 2010, riguardante i cc.dd. atti impoesattivi, nei quali si concentra la funzione accertativa ed esattiva bypassando così ruolo e cartella di pagamento) e l’individuazione di un nuovo modello organizzativo del sistema della riscossione mediante il trasferimento – in tutto o in parte – delle funzioni o delle attività attualmente svolte dall’agente della riscossione all’Agenzia delle Entrate (in modo da superare l’attuale sistema caratterizzato da una netta separazione tra l’Agenzia delle Entrate, titolare della funzione della riscossione, e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività della riscossione).

Entrambi questi capisaldi, sicuramente innovativi, sono assolutamente condivisibili e rispondono appieno all’idea di una esecuzione forzata tributaria modellata sull’impianto originario di una specie di autotutela esecutiva regolata in chiave pubblicistico-amministrativistico, da sempre guarentigiato e avallato dalla Corte costituzionale, che il futuro legislatore dovrebbe peraltro meglio disciplinare lungo la direttiva dell’efficienza sul piano funzionale e della semplificazione a livello regolamentare, assicurando al contempo adeguate tutele a tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio delle attività di siffatte funzioni.

Nella prefigurazione di questa futura disciplina di completamento attuativo, emerge, d’acchito, una qualche perplessità riguardo alla comunque prevista [rispettivamente ai punti 2) e 3) della lett. a) del comma 1 dell’art. 18] disciplina, nelle specifiche direttive, per l’introduzione del c.d. discarico automatico al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento delle quote non riscosse e del riaffidamento in riscossione delle somme discaricate quando divengano noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali, ovvero l’affidamento della gestione della riscossione coattiva delle predette somme discaricate a “soggetti privati”, pur secondo “le disposizioni di cui agli artt. 45 ss. del D.P.R. n 602/1973”, ma “dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale dell’importo effettivamente riscosso”. Tutto questo, infatti, a parte quanto infra precisato, può aver senso sin quando sia in vita l’attuale marchingegno del ruolo e delle cartelle di pagamento con la mantenuta distinzione tra titolare della riscossione (AGE) e titolare dell’attività esattiva (AdEr sostituto processuale di AGE), ma deve necessariamente venir meno ove tutto quanto appena programmato si realizzi, posto che, in tal caso, la stessa attività esattiva può e dev’essere direttamente gestita dall’AGE titolare della relativa potestà e non si avrà più un agente della riscossione quale soggetto distinto e autonomo rispetto ad AGE e dovranno altresì definitivamente scomparire ruolo e cartelle a fronte della diretta esecuzione del solo atto impoesattivo.
In questa prefigurata normatività emerge allo stato, ma non potrà essere mantenuto in futuro, per la necessaria compatibilità costituzionale, che ne impone ineluttabilmente il presidio, la mancanza di un ragionevole termine decadenziale che inibisca l’indeterminato protrarsi della esposizione del contribuente all’azione esecutiva del Fisco, secondo quanto previsto dalla nostra Carta fondamentale (cfr. Corte cost. n. 107/2003; Id. n. 353/2004; Id. n. 280/2005). Di questo termine non v’è traccia nell’art. 18 della legge delega, ove si è finanche pretermessa l’indicazione del termine di prescrizione decennale per il riaffidamento della riscossione delle somme discaricate, previsto, invece, dall’art. 20, comma 6, del D.Lgs. n. 112/1999, a seguito dell’emergenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori delle somme discaricate.
Tutto questo costituisce un vulnus costituzionale a cui dovrà in ogni caso porsi rimedio per scongiurare l’altrimenti non evitabile censura da parte della Consulta. E così anche occorre dire a proposito della prevista “commissione”, pari a una percentuale dell’importo effettivamente riscosso, a seguito del prefigurato affidamento della gestione coattiva delle somme dopo l’intervenuto discarico automatico delle somme a seguito di siffatte sopravvenienze, che contrasta evidentemente con quanto statuito dalla Corte costituzionale con l’importante pronuncia n. 120/2021 circa l’insostenibilità costituzionale dell’aggio e, più in generale, dell’abnorme inefficienza della riscossione coattiva, che grava sull’essenziale operatività del prelievo delle entrate pubbliche, che si riflette, a sua volta, sul dovere tributario preordinato al funzionamento del sistema dei diritti fondamentali di cui all’art. 2 Cost.

Di questi fondamentali arresti della Corte costituzionale il legislatore delegato non potrà non tenere conto al fine di non mettere a repentaglio quella radicale riforma del sistema tributario di cui l’ordinamento istituzionalmente abbisogna.

Copyright © – Riproduzione riservata

Fonte