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Per la rivalutazione delle partecipazioni negoziate basta il prospetto del valore normale

Per La Rivalutazione Delle Partecipazioni Negoziate Basta Il Prospetto Del Valore Normale

La legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16%.

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Tale possibilità, introdotta per la prima volta dalla legge Finanziaria per il 2002, è stata sistematicamente riproposta nel tempo (la prevede anche il disegno di legge di Bilancio 2024) e quest’anno prevede per la prima volta la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto anche di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

È stata inoltre ammessa la rideterminazione parziale del costo di una partecipazione quotata. In tale ipotesi, ai fini dell’individuazione dei titoli il cui costo o valore di acquisto è stato rideterminato, nel caso in cui il contribuente si avvalga del regime dichiarativo, qualora i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in epoche diverse, si utilizza il c.d. metodo LIFO considerando rideterminati i titoli e le quote o i diritti acquisiti per ultimi e il titolo il cui valore è stato rideterminato si considera acquisito il 1° gennaio 2023, indipendentemente dalla data del pagamento dell’imposta sostitutiva.

Nell’ipotesi in cui in data successiva siano state acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato.

Nel caso di titoli in regime amministrato invece l’intermediario adotta, quale costo o valore di acquisto, il costo medio ponderato relativo a ciascuna categoria omogenea nel caso in cui i titoli della stessa specie ed aventi uguali caratteristiche siano stati acquistati dal contribuente in date successive e a prezzi diversi.

I soggetti interessati a tali disposizioni sono le persone fisiche, le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR, gli enti non commerciali, per le attività detenute al di fuori dell’attività d’impresa, e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
La rivalutazione assume rilevanza solo ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del TUIR. Nella determinazione delle suddette plusvalenze assumerà rilevanza in luogo del costo o valore d’acquisto:

– il valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, per quanto riguarda le partecipazioni non quotate e i terreni edificabili e con destinazione agricola;

– il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), del TUIR in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei mercati con riferimento al mese di dicembre 2022, per quanto riguarda i titoli, le quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

A questo proposito, con la circolare 26 giugno 2023, n. 16/E, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati non vi è necessità di predisporre una perizia giurata di stima, ma il contribuente dovrà predisporre e conservare un apposito prospetto nel quale sono indicati per ciascun titolo, quota o diritto il cui costo o valore di acquisto è stato rideterminato, i prezzi rilevati nel relativo mercato o sistema multilaterale di negoziazione nel mese di dicembre 2022, nonché la relativa media aritmetica.
Tale prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate, da parte del contribuente in caso di applicazione del regime dichiarativo di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 461/1997. Nel caso di opzione per l’applicazione del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del predetto decreto, il contribuente comunica all’intermediario che si è avvalso della rideterminazione, fornendo il predetto prospetto unitamente alla documentazione attestante il versamento dell’intero importo (o della prima rata) dell’imposta sostitutiva nella misura del 16%.

La perizia giurata di stima resta invece obbligatoria per le partecipazioni non quotate e per i terreni.

Preme a questo punto precisare che, se il valore delle partecipazioni e dei terreni così rideterminato dovesse essere superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza non può assumere rilevanza fiscale.

La scadenza del 15 novembre

L’imposta sostitutiva del 16% sul valore rideterminato può essere versata in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2023 oppure in forma rateale in tre rate dello stesso ammontare scadenti il 15 novembre 2023, il 15 novembre 2024 e il 15 novembre 2025. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.

L’opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva entro il 15 novembre 2023 ovvero – in caso di pagamento rateale – con il versamento della prima rata entro la medesima data.

Si tenga presente, a questo proposito, che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente non può modificare successivamente la scelta effettuata in mancanza di una apposita diposizione in tal senso e che, pertanto, qualora effettui il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata nei termini di legge e in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni o dei terreni non tenga conto del valore rideterminato, non ha diritto al rimborso dell’imposta pagata e, in caso di pagamento rateale è tenuto ad effettuare i versamenti successivi.

Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni il 15 novembre 2023 è anche il termine entro il quale far redigere e asseverare la perizia giurata di stima dal professionista abilitato attestante il valore del bene al 1° gennaio 2023.

Nel modello Redditi 2024

In ultimo, si ricorda che in caso di rideterminazione delle partecipazioni e dei terreni dovranno essere compilate nel modello Redditi per il periodo d’imposta 2023 le apposite sezioni relative ai terreni rivalutati (normalmente contenuta nel quadro RM) e alle partecipazioni rivalutate (normalmente contenuta nel quadro RT).

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