Pex estesa alle plusvalenze dei cedenti non residenti

Il disegno di legge di Bilancio 2024 contiene una norma che intende modificare la disciplina della participation exemption ampliando l’ambito soggettivo e estendendo la sua applicazione ai soggetti cedenti non residenti.

La modifica si è resa necessaria a seguito dell’orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui le plusvalenze realizzate da una società non residente a seguito della cessione di una partecipazione in una società italiana, ove imponibili in Italia, devono scontare il medesimo carico impositivo di quello previsto per una società residente che opera la medesima cessione (Corte di Cassazione Sentenze n. 27267 e n. 21261 del 2023).

L’assetto vigente è discriminatorio

La Suprema Corte ha ritenuto l’attuale e vigente assetto normativo discriminatorio e contrario alle libertà fondamentali garantite dai trattati UE: nelle citate sentenze i casi si riferivano a una plusvalenza realizzata da società francese priva di stabile organizzazione in Italia a seguito della cessione di una partecipazione in una società italiana. La plusvalenza risultava imponibile in Italia ex art. 8, lettera b), del Protocollo alla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia. Tale disposizione, in deroga all’art. 13, paragrafo 4, della stessa Convenzione, attribuisce potestà impositiva sui capital gains (non solo alla Francia ma) anche all’Italia nel caso di partecipazione qualificata che dà diritto ad almeno il 25% degli utili della società. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate negava tuttavia il riconoscimento del regime Pex di – quasi totale – esenzione previsto dall’art. 87 TUIR, ritenendolo non estendibile in via interpretativa ai soggetti diversi dai contribuenti italiani.

Ora l’intervento del legislatore allinea il regime impositivo ai principi della Corte di Cassazione elevandoli a norma di rango primario.

Infatti, nel testo vigente del TUIR viene previsto che nell’ipotesi in cui una società italiana ceda una partecipazione in un’altra società italiana e abbia i requisiti per beneficiare della pex, il carico fiscale è pari al 24% sul 5% del provento, mentre per la cessione effettuata da una società non residente senza stabile organizzazione italiana, risulta dovuta in Italia un’imposta sostitutiva del 26%.

Il vigente quadro normativo, quindi, non risulta coerente con l’art. 49 TFUE che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro dell’UE nel territorio di un altro Stato membro.

Ambiti soggettivo e oggettivo

La disposizione modificativa interviene nel comma 2-bis nell’art. 68 TUIR estendendo il trattamento di esenzione parziale (95%) dalle imposte sui redditi delle plusvalenze, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti, realizzate da società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato disciplinato dall’art. 87 TUIR (c.d. participation exemption) alle plusvalenze, derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società ed enti residenti, realizzate da società ed enti commerciali residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

L’ambito soggettivo è costituito dalle società e dagli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione nel medesimo territorio, che siano residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e soggetti a un’imposta sul reddito delle società nello Stato di residenza.

Nella sostanza, per le società e gli enti commerciali residenti in uno Stato UE o SEE sono imponibili per il 5% le plusvalenze derivanti:

– dalla cessione di partecipazioni “qualificate” ex art. 67, comma 1, lettera c), TUIR;
– aventi i requisiti per applicare la Pex secondo l’art. 87, comma 1, lettere a), b), c) e d), TUIR.
Si osserva che il legislatore delegato ha circoscritto la modifica della Pex per le società non residenti alle sole partecipazioni qualificate ex art. 67, comma 1, lettera c), TUIR mentre si rammenta che per i soggetti cedenti non residenti si applica già l’esenzione da imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative:

– alle partecipazioni non qualificate quotate e ovunque detenute (art. 23, comma 1, lettera f, TUIR);

– alle partecipazioni non qualificate non quotate, ma in questo caso limitatamente ai cedenti residenti nella c.d. white list (D.M. 4 settembre 1996).
Sotto il profilo oggettivo, quindi, la disposizione si applica alle cessioni di partecipazioni qualificate in società di cui all’art. 5 e nei soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), TUIR, a condizione che integrino i requisiti previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 87 TUIR, ovvero:

– ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione;

– classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

– residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;

– esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55 TUIR.

La novella si applicherebbe solo in caso di cessione di partecipazioni qualificate in società italiane, vale a dire in tutti i casi in cui il cedente detiene diritti di voto in misura superiore al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%. Le percentuali scendono, rispettivamente, al 2 e al 5% se i titoli sono quotati.

Massa distinta nei redditi diversi

Coerentemente con l’estensione, inoltre, al fine della determinazione della base imponibile, viene creata una massa distinta, nell’ambito dei redditi diversi, prevedendo che le minusvalenze conseguenti alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni che rientrano nell’ambito della norma sono deducibili esclusivamente dalle relative plusvalenze realizzate successivamente, e non con le altre plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 67 TUIR. Il primo periodo del comma 2-bis, introdotto dalla norma in commento, prevede, infatti, che qualora le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
La legge di Bilancio integra anche il comma 5 dell’art. 68 TUIR, con il riferimento anche alla nuova disciplina introdotta dal comma 2-bis: ha carattere di coordinamento, perimetrando l’ambito di applicazione del comma 5 in materia di compensazione generale tra plusvalenze e minusvalenze di cui alle lettere c), c-bis) e c-ter) dell’art. 67 TUIR

In altri termini, le plusvalenze imponibili per il 5% del loro ammontare sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze. Inoltre, se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

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