Piani di stock option: l’applicazione retrospettiva dei principi IAS/IFRS
- 29 Gennaio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n.25 del 29 gennaio 2024 in tema di piani di stock option – first time adoption dei principi contabili internazionali.
L’articolo 83 del TUIR, per effetto delle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), prevede a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati dai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) anche in deroga ”alle disposizioni dei successivi articoli” del TUIR (c.d. principio di ”derivazione rafforzata”)? in altri termini, questi soggetti assumono le vicende gestionali ai fini fiscali in base, non più alle qualificazioni giuridicoformali degli atti negoziali, ma al principio della prevalenza della sostanza sulla forma (come declinato dagli IAS/IFRS).
Per quanto qui di specifico interesse, le regole di contabilizzazione concernenti l’emissione di piani di stock option per i soggetti IAS/IFRS adopter, previste dall’IFRS 2 (par. 7), stabiliscono che i beni e servizi ricevuti dall’impresa nell’ambito di operazioni con pagamento basato su azioni siano rilevati in bilancio come attività o, se non soddisfano i requisiti per essere rilevati come attività, come costo, con contropartita un corrispondente incremento di patrimonio netto, per le operazioni regolate con strumenti rappresentativi del capitale (equity settled) oppure con contropartita una passività per le operazioni regolate per cassa (cash settled).
Ai fini fiscali, l’articolo 6, comma 1, del Decreto IAS stabilisce che i componenti negativi imputati a conto economico a titolo di spese per servizi in conformità alle disposizioni dell’IFRS 2 sono rilevanti ai fini fiscali sulla base delle imputazioni temporali rilevate in bilancio ai sensi dell’articolo 83 del [TUIR]”. Pertanto, l’onere imputato dalla società emittente piani di stock option a conto economico in conformità all’IFRS 2 è qualificato, anche ai fini fiscali, costo per prestazioni di lavoro remunerato con l’emissione di strumenti rappresentativi del capitale proprio della società stessa, con conseguente deducibilità ai fini IRES di tale costo da parte della società emittente nel periodo d’imposta nel quale questo concorre alla formazione del risultato di bilancio (secondo quanto previsto dallo stesso IFRS 2).
L’IFRS 1 prevede che i principi contabili in essere alla data di redazione del primo bilancio IAS/IFRS (chiuso, nel caso in esame, il 31 dicembre 2021) abbiano un’applicazione retrospettiva? occorre, cioè, simulare gli effetti derivanti dall’applicazione dei nuovi principi contabili IAS/IFRS come se la società li avesse adottati da sempre. In particolare, il paragrafo 11 del citato IFRS 1 chiarisce che le rettifiche conseguenti all’adozione dei nuovi principi contabili e derivanti da fatti e operazioni relativi a una data precedente a quella di transizione ai principi contabili internazionali, devono essere imputate dalla società direttamente agli utili portati a nuovo o, se del caso, a un’altra voce del patrimonio netto.
Finché si configurino le c.d. ”operazioni pregresse”, devono coesistere i seguenti elementi:
le operazioni risultano qualificate, classificate, valutate, imputate temporalmente in modo differente rispetto alla qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale previste dalla normativa fiscale vigente al momento in cui le medesime operazioni sono state realizzate?
continuano a produrre effetti reddituali e patrimoniali fiscalmente rilevanti nei periodi d’imposta successivi?
i predetti effetti reddituali e patrimoniali, qualora rilevati fiscalmente secondo le ”nuove disposizioni”, determinano fenomeni di tassazione ”anomala” (doppia/nessuna deduzione ovvero doppia/nessuna tassazione).