Presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati si è svolta un’interrogazione in data 10 gennaio 2024 in tema di misure volta a garantire i benefìci fiscali previsti dal Piano nazionale impresa 4.0.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sul punto ha ricordato come l’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di bilancio 2021 ha riformulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
In particolare, il comma 1062 del citato articolo 1 dispone che ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter.
Con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, l’Agenzia delle entrate, sentito il Ministero dello sviluppo economico, al fine di chiarire le modalità applicative del credito d’imposta de quo, ha precisato che nel caso in cui nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni eleggibili, già emessi, non sia stato indicato il corretto riferimento normativo, i soggetti interessati «possono integrare (rectius, regolarizzare)» i documenti anzidetti, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima dell’inizio delle attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Ciò posto, l’Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello n. 270 del 2022, ha ritenuto che «il richiamato comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli. In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tale scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 1054 a 1058-ter, della legge 27 dicembre 2020, n. 178. Va da sé che la medesima funzione è assolta dei documenti che certificano la consegna del bene quali il “documento di trasporto”, per i quali resta fermo il predetto obbligo».
Pertanto, fermo restando che, ai fini della maturazione e della finizione del credito d’imposta, il costo relativo agli investimenti agevolabili deve essere effettivamente sostenuto ma anche correttamente determinato, l’individuazione della documentazione idonea ad assolvere tale funzione – che, per espressa previsione normativa, riguarda «le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati» – è resa possibile attraverso l’indicazione, in tali documenti, dell’espresso riferimento «alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter».
Tra i documenti idonei ad assolvere le predette funzioni, oltre alla fattura, devono ritenersi ricompresi anche i documenti di trasporto che certificano la consegna del bene ed in relazione ai quali, pertanto, resta fermo, in linea generale, il predetto obbligo di indicare il riferimento alle disposizioni agevolative.
Tuttavia, la disposizione in esame, come chiarito dall’Agenzia, potrà considerarsi formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della legge n. 178 del 27 dicembre 2020, richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.