Più tempo per la rivalutazione delle partecipazioni: quanto conviene
- 2 Settembre 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
La legge di Bilancio 2024 ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possedute alla data del 1° gennaio 2024. Il termine entro cui l’imposta sostitutiva deve essere versata è stato prorogato dal decreto Omnibus (D.L. 9 agosto 2024, n. 113) dal 30 giugno al 30 novembre 2024. Entro lo stesso termine deve essere redatta la perizia giurata di stima e deve essere prestato il relativo giuramento. Come valutare la convenienza della rivalutazione?
Chi
Contribuenti che alla data del 1° gennaio 2024 detenevano partecipazioni (titoli, quote o diritti) negoziate o non negoziate in mercati regolamentati oppure in sistemi multilaterali di negoziazione, indipendentemente dalla circostanza che siano rappresentativi di una partecipazione qualificata o non qualificata e che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria:
– le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali;
– i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.
Cosa
Come
Per quanto riguarda le partecipazioni non negoziate, il valore periziato deve essere riferito all’intero patrimonio sociale. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi all’Amministrazione finanziaria in caso di richiesta.
Il valore rideterminato delle partecipazioni deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.
Il soggetto tenuto al versamento dell’imposta sostitutiva è il contribuente, sia nel caso di partecipazioni non negoziate sia nel caso di partecipazione negoziate, anche se il contribuente ha optato per il regime del risparmio amministrato ovvero per il regime del risparmio gestito.
Quando
Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante, per le partecipazioni non negoziate dalla perizia redatta da professionisti abilitati e, per le partecipazioni negoziate, dal valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 novembre 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
La rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.
Il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze, in caso di cessione delle partecipazioni stesse.
Tenuto conto del fatto che, nel caso di rideterminazione del valore di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati non è necessaria la perizia, qualora il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 30 novembre 2024 e abbia optato per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito, lo stesso dovrà fornire prova all’intermediario di aver versato prima della cessione della partecipazione l’imposta sostitutiva o almeno la prima rata, ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento, al fine di consentire all’intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza.
Calcola il risparmio
Ai fini del calcolo di convenienza occorre considerare il valore della partecipazione rivalutato (su cui va applicata l’imposta sostitutiva del 16%) e la potenziale plusvalenza che sarà realizzata, su cui si applica l’imposta del 26%.
Poiché il rapporto tra le due aliquote è pari 61,53 (16 x 100/26) il punto di break even point si raggiunge quando il valore rivalutato, se pari al prezzo di vendita, è circa il 260% del valore di carico.
Esempi 1) Valore rivalutato (e prezzo di vendita) pari al 260% del valore di carico – valore di carico: 5.000 – valore rivalutato e prezzo di vendita: 13.000 (5.000 x 260%) – plusvalenza: 8.000 – imposta sostitutiva: 2.080 (13.000 x 16%) – imposta sulla plusvalenza: 2.080 (8.000 x 26%). 2) Valore rivalutato (e prezzo di vendita) superiore al 260% del valore di carico: – valore di carico: 5.000 – valore rivalutato e prezzo di vendita: 15.000 (5.000 x 300%) – plusvalenza: 10.000 – imposta sostitutiva: 2.400 (15.000 x 16%) – imposta sulla plusvalenza: 2.600 (10.000 x 26%). 3) Valore rivalutato (e prezzo di vendita) inferiore al 260% del valore di carico: – valore di carico: 5.000 – valore rivalutato e prezzo di vendita: 10.000 (5.000 x 200%) – plusvalenza: 5.000 – imposta sostitutiva: 1.600 (10.000 x 16%) – imposta sulla plusvalenza: 1.300 (5.000 x 26%). |
Risparmio %
Caso n. 1
Società Alfa con capitale sociale: 10.000 euro
Socio A (quota 50%): 5.000 euro
Valore del patrimonio risultante da perizia: 400.000 euro
Imposta sostitutiva socio A: 32.000 euro (400.000 x 16%/2)
Valore di cessione della partecipazione: 500.000 euro
Ipotesi 1: rivalutazione e successiva cessione
Plusvalenza: 100.000 euro (500.000 – 400.000)
Plusvalenza socio A: 50.000 euro
Irpef: 13.000 euro (50.000 x 26%)
Totale imposte Socio A: 45.000 euro (32.000 + 13.000)
Ipotesi 2: cessione senza rivalutazione
Cessione senza rivalutazione
Plusvalenza: 490.000 euro (500.000 – 10.000)
Plusvalenza socio A: 245.000 euro
Totale imposte: 63.700 euro (245.000 x 26%)
Caso n. 2
Società Alfa con capitale sociale: 100.000 euro
Socio A (quota 50%): 50.000 euro
Valore del patrimonio risultante da perizia: 300.000 euro
Imposta sostitutiva socio A: 24.000 euro (300.000 x 16%/2)
Valore di cessione della partecipazione: 350.000 euro
Ipotesi 1: rivalutazione e successiva cessione
Plusvalenza: 50.000 euro (350.000 – 300.000)
Plusvalenza socio A: 25.000 euro
Irpef: 6.500 euro (25.000 x 26%)
Totale imposte: 30.500 euro (24.000 + 6.500)
Ipotesi 2: cessione senza rivalutazione
Plusvalenza: 250.000 euro (350.000 – 100.000)
Plusvalenza socio A: 125.000 euro
Totale imposte: 32.500 euro (125.000 x 26%)
Caso n. 3
Società Alfa con capitale sociale: 100.000 euro
Socio A (quota 50%): 50.000 euro
Valore del patrimonio risultante da perizia: 200.000 euro
Imposta sostitutiva socio A: 16.000 euro (200.000 x 16%/2)
Valore di cessione della partecipazione: 200.000 euro
Ipotesi 1: rivalutazione e successiva cessione
Plusvalenza: 100.000 euro (200.000 – 100.000)
Plusvalenza socio A: 50.000 euro
Irpef: 13.000 euro (50.000 x 26%)
Totale imposte: 29.000 euro (16.000 + 13.000)
Ipotesi 2: cessione senza rivalutazione
Plusvalenza: 100.000 euro (200.000 – 100.000)
Plusvalenza socio A: 50.000 euro
Totale imposte: 13.000 euro (50.000 x 26%)
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