L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 198 del 7 febbraio 2023 in tema di riconoscimento anche ai fini fiscali del trattamento contabile delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni alla controllante nell’ambito di un’operazione descritta come ”lease back indiretto”.
In applicazione del principio di derivazione rafforzata sancito dall’articolo 83 del TUIR, il trattamento fiscale della fattispecie, in termini di qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali, discende dalla corretta contabilizzazione dell’operazione di lease back con doppia cessione iniziale del bene concesso in locazione finanziaria.
Al riguardo, premesso che nei principi contabili nazionali non si rinviene una disciplina applicabile in via diretta e immediata alla fattispecie, occorre fare rinvio al principio contabile OIC 11 (”Finalità e postulati del bilancio d’esercizio” versione marzo 2018), il quale, al par. 4, prevede che ”Nei casi in cui i principi contabili emanati dall’OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:
a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa?
b) le finalità ed i postulati di bilancio.
Al riguardo, si osserva che l’applicazione analogica di un principio contabile nell’ambito della specifica politica di bilancio di una società è espressione della rappresentazione sostanziale delle fattispecie. Infatti, come precisato nel principio OIC 11 (punto 4 della sezione sulle motivazioni delle decisioni assunte), il postulato dellarappresentazione sostanziale riguarda, oltre che lo standard setter, anche il redattore del bilancio, che vi fa ricorso se necessario quando deve stabilire una propria politica contabile su una fattispecie non disciplinata dai principi contabili emanati dall’OIC.
La successiva lettera c) chiarisce che poiché è impossibile che, in via generale ed astratta, i principi contabili possano prevedere ogni possibile casistica generata dal concreto divenire delle gestioni aziendali, quando una fattispecie non trova specifica disciplina nei principi contabili nazionali, il redattore del bilancio è direttamente investito della responsabilità di un’autonoma applicazione del principio della rappresentazione sostanziale.
Il riferimento è costituito dall’articolo 2425bis del codice civile, ultimo comma, che, per quanto concerne le normali operazioni di lease back, dispone che ”Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”. Sotto il profilo contabile, il principio OIC n. 12, in particolare, prevede la tecnica dei risconti passivi per distribuire tale componente positivo lungo la durata del contratto, ”in parallelo” con i canoni maturati.
Ciò che caratterizza il contratto di lease back, rispetto ad un contratto di leasing ordinario, è la coincidenza tra il fornitore del bene oggetto del contratto e l’utilizzatore dello stesso.
Il punto 17 della sezione motivazioni dell’OIC 11 sul principio di rappresentazione sostanziale, precisa che la finalità è anche quella di non avere rappresentazioni contabili disomogenee in presenza di transazioni economicamente omogenee. Infatti, se per ottenere una determinata posizione finanziaria o economica sono necessari una serie di contratti, oppure uno solo, ciò non può fare la differenza in termini di rappresentazione del bilancio.
Il trattamento contabile delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni alla controllante nell’ambito di un’operazione descritta come ”lease back indiretto” assume rilevanza anche ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP.
A cura della Redazione